Acconto Iva 2023, scadenza il 27 dicembre: come calcolarlo e guida al pagamento
Il termine è fissato al 27 dicembre. Il calcolo si basa su tre metodi diversi: storico, previsionale e delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Ecco tutti i dettagli
- Una delle ultimissime scadenze tributarie di quest’anno è quella dell’acconto Iva il cui termine è fissato al 27 dicembre. Il calcolo si basa su tre metodi alternativi: storico, previsionale e delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. Ecco tutti i dettagli
- L’acconto IVA 2023 è un versamento anticipato dell’imposta sul valore aggiunto, che, come detto, i contribuenti devono effettuare entro il 27 dicembre 2023
- Si applica a tutti i soggetti passivi Iva, sia mensili che trimestrali, qualora l’importo sia superiore a 103,29 euro
- Il primo metodo di calcolo dell’acconto è quello storico: consiste nel versare un importo pari all’88% dell’Iva dovuta nel mese di dicembre dell’anno precedente (per i soggetti mensili) oppure quella dovuta nel quarto trimestre dell’anno precedente (per i soggetti trimestrali)
- Il calcolo dell’88% va fatto sull’importo al lordo dell’acconto versato per l’anno precedente
- Il metodo storico è il più attendibile e sicuro, ma può essere svantaggioso se il volume d’affari dell’anno in corso è inferiore a quello dell’anno precedente, in quanto si rischia di versare un acconto eccessivo e chiudere pertanto a credito, sborsando un importo superiore al necessario
- Il metodo previsionale invece prevede che l’acconto venga calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre
- Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”
- C’è poi il metodo della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa a specifiche operazioni
- quelle annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
- quelle effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)