Reddito degli autonomi, come cambiano le regole sul calcolo tra immobili e spese
Il decreto attuativo dell’articolo 5 della delega fiscale riscrive le misure sulla tassazione per i professionisti che seguirà il criterio dell’onnicomprensività: tutte le somme e i valori conseguiti nell’esercizio dell’attività concorreranno alla formazione del reddito
- Cambiano le regolse sulla tassazione del reddito degli autonomi. Con il decreto attuativo dell’articolo 5 della delega fiscale, infatti, si seguirà il cosiddetto criterio dell’onnicomprensività: tutte le somme e i valori, a qualunque titolo conseguiti nell’esercizio dell’attività artistica o professionale, concorreranno alla formazione del reddito
- In pratica, il redditò da tassare sarà dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori conseguiti nello svolgimento dell’attività e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo d’esercizio del lavoro
- Il decreto attuativo sarà definito dal Mef entro la fine di settembre. Tra gli interventi si prevede anche l’esclusione dalla determinazione del reddito dei professionisti dei corrispettivi percepiti in caso di cessione della clientela o di altri beni immateriali
- Inoltre saranno esclusi dal calcolo del reddito anche i contributi previdenziali e assistenziali a carico del soggetto che li corrisponde, il rimborso delle spese sostenute dall’artista o dal professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente al committente e anche il riaddebito ad altri lavoratori autonomi delle spese sostenute per l’uso comune di immobili strumentali all’esercizio dell’attività
- Riguardo al peso che assumono le operazioni straordinarie agli occhi del fisco, si punta a introdurre la neutralità fiscale: nessun realizzo di plusvalenze o minusvalenze per i conferimenti dell’attività professionale. Quest’ultima potrà includere anche la clientela tra le attività immateriali
- Il decreto introduce la nuova categoria dei beni immobili relativi all’arte o professione. Significa che gli immobili, compresi quelli utilizzati promiscuamente sia per l’attività professionale sia per la vita familiare, sono considerati strumentali all’attività se sono riportati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisiti Iva
- Sono considerati strumentali anche gli immobili in leasing. Per quelli strumentali o promiscui non indicati nei registri non ci sarà nessun effetto su plusvalenze e minusvalenze, così come sarà prevista l’indeducibilità delle quote di ammortamento del costo e di eventuali canoni di leasing. L’indeducibilità per questi immobili non “registrati” si estende anche alle spese sostenute dal professionista per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
- Saranno deducibili le quote di ammortamento nella misura del 50% per gli immobili promiscui sempre se i beni sono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili o in quello degli acquisti ai fini Iva. Inoltre diventeranno irrilevanti per il calcolo del reddito le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio o i rimborsi chilometrici
- Il decreto rivede i criteri di deducibilità delle spese non rimborsate dal committente. Queste potranno essere dedotte dal professionista a partire dalla data in cui il committente ha fatto ricorso o è assoggettato a uno degli istituti della crisi d’impresa e l’insolvenza o a procedure estere equivalenti
- Le spese resteranno deducibili anche nel caso in cui la procedura esecutiva nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa, ovvero quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i rimborsi di modesta entità, ovvero non superiori a 2.500 euro, è prevista la deducibilità dei costi sostenuti se entro un anno dalla loro fatturazione il committente non ha provveduto al rimborso