Definizione agevolata liti pendenti 2023, nuovo modello per la domanda

Economia
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Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il fisco, con l'aggiornamento dello schema già pubblicato a febbraio che sposta entro il 30 settembre il termine ultimo per la domanda

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Con un nuovo provvedimento datato 5 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello da utilizzare per la richiesta di adesione e le istruzioni da seguire per le liti pendenti. Non solo, perchè con il decreto Bollette che aveva già modificato la data di scadenza per la domanda di adesione per la definizione agevolata, inizialmente prevista per il 30 giugno e posticipata al 30 settembre, ci sarà anche la possibilità di pagare con un piano di rateazione. Per ogni controversia tributaria sarà necessario spedire in via telematica entro il 30 settembre il nuovo modello.

Le possibilità di rateizzazione

Entro il 30 settembre andrà quindi versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate). Chi opterà per la rateizzazione trimestrale, potrà quindi spalmare i pagamenti in 17 tranche, dopo le prime tre date comuni anche a chi sceglie di pagare mensilmente (30 settembre, 31 ottobre, 20 dicembre), secondo il seguente calendario: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre. Per la rateizzazione mensile, oltre alle prime tre date uguali per tutti, si potrà arrivare a un massimo di 51 rate a partire da gennaio 2024 entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, ad eccezione di dicembre per cui è previsto il termine anticipato al 20.

Controversie della giurisdizione tributaria

Sarà inoltre possibile definire in maniera agevolata anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, come specifica il comunicato stampa diffuso il 5 luglio scorso: "Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva". Stando a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 197/2022, le somme dovute per mettersi in regola sono calcolate in base al valore e allo stato della controversia, al netto di sanzioni e interessi. Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

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