
Bonus casa, ecco come funziona l’"accordo vincolante" per lo sconto su caldaie e infissi
Nella pratica commerciale l’accordo in questione – previsto dal decreto Cessioni ora convertito in legge – diventa un contratto sottoscritto dalle parti o in alternativa un preventivo firmato per accettazione dal committente

Il decreto Cessioni ora convertito in Legge fa riferimento a un “accordo vincolante” in merito alle attività di edilizia libera come l’installazione di una caldaia o la sostituzione degli infissi
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Nella pratica commerciale l’accordo si converte con un contratto sottoscritto dalle parti o in alternativa un preventivo firmato per accettazione dal committente
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Lo si vede, come riporta Il Sole 24 Ore, dal fac simile di dichiarazione sostitutiva appena preparato da Unicmi (Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell’involucro e dei serramenti) e messo a disposizione dei suoi soci
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Il documento fornisce alcune indicazioni su come non avere problemi. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere, se necessario, due: una per il committente e una per il fornitore. Entrambi si identificano e si assumono la responsabilità penale di quello che dichiarano

In seguito, prosegue Il Sole 24 Ore, il committente individua l’immobile oggetto dei lavori e i soggetti diversi dal proprietario dichiarano “di possedere l’autorizzazione scritta del proprietario dell’unità immobiliare ad effettuare gli interventi”

A questo punto viene indicato il tipo di agevolazione a cui si vuole accedere: ecobonus o bonus ristrutturazioni e si dichiara di voler scegliere l’applicazione dello sconto diretto in fattura da parte del fornitore

Si delineano così quattro scenari possibili utili per lo sconto in fattura, così come riportati dal quotidiano economico: la presenza di un titolo edilizio presentato entro il 16 febbraio; l’inizio fisico dei lavori entro il 16 febbraio; una fattura di acconto, con relativo pagamento tramite bonifico parlante, datata entro il 16 febbraio oppure un accordo vincolante tra le parti “per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori”, sottoscritto sempre entro il 16 febbraio

Nel caso in cui siano stati versati acconti prima del 17 febbraio si potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva doppia
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