
Naspi, a chi spetta e chi rischia di perderla secondo le nuove regole Inps
Con una nota, uscita lo scorso 10 febbraio, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la modalità di accesso all’indennità di disoccupazione. Ecco cosa sapere per chi intende richiederla in caso di fine involontaria del rapporto di lavoro, soprattutto in caso di dimissioni per giusta causa

Ci sono novità per chi percepisce la NASpI. Con una circolare del 10 febbraio 2023, l'Inps ha chiarito le modalità di accesso all'indennità di disoccupazione, chiarendo la normativa che riguarda la fine del rapporto di lavoro intervenuta in modo involontario, quando quindi sopraggiungono la disoccupazione non voluta o le dimissioni per giusta causa
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LA NORMA – In materia c’è la norma che parla chiaro e fa un riferimento preciso: “Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione, tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione del curatore, si intendono rassegnate per giusta causa, ma con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”
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COSA SIGNIFICA – Ma cosa dice di preciso la norma? In questa circostanza le eventuali dimissioni del lavoratore non vanno solo intese come rassegnate per giusta causa ma sono anche una perdita involontaria dell’occupazione. Per questo sarà possibile accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI
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C’È RISCHIO DI NON RICEVERLA? - Le dimissioni per giusta causa decorrono dalla data di apertura della liquidazione giudiziale ed è quindi retroattiva rispetto a quando vengono rassegnate. Per questo, il legislatore ha stabilito che la domanda di Naspi deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni, che inizia dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
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IN CASO DI DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA - Nel caso di dimissioni per giusta causa presentate a seguito di sentenza, al fine di consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di mancato rispetto del termine temporale scatta la decadenza
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UGUALI TEMPISTICHE – Il termine di decadenza di 68 giorni decorre anche “in caso di ipotesi di recesso da parte del curatore, dalla data cioè in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore, oppure anche nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto secondo la Legge”, recita la nota Inps
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LA RISOLUZIONE DI DIRITTO – In merito alla risoluzione di diritto, l’Inps ha precisato come la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, anche senza che il curatore ne abbia comunicato il subentro. Chi, in contrasto di quanto stabilito, non rispetta i termini esposti, rischia di non vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione

IL REQUISITO – Come fa presente l’Inps, l’assicurato, in sede di presentazione della domanda di NASpI, dovrà corredare la stessa con la relativa lettera di dimissioni/licenziamento
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