
Tregua fiscale 2023, tutti i codici tributo per regolarizzare la propria posizione
L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici per sanare le irregolarità, le controversie e gli omessi pagamenti al Fisco. Si può pagare tramite modello F24

Con risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per sanare le irregolarità formali, per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Il versamento può essere fatto tramite modello F24
Fisco semplice, arriva la precompilata per 2,4 milioni di partite Iva
Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni
Cartelle esattoriali, oltre 65mila richieste di rottamazione
Il versamento può essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Per consentire il versamento tramite modello F24 di tali somme l’Agenzia ha istituito il codice tributo: TF44 - REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022
Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali

Riguardo ai ravvedimenti speciali sono stati istituiti diversi codici: TF45 - IRPEF; TF46 - IRES; TF47 - IVA; TF48 - Addizionali e maggiorazioni IRES; TF49 - Imposte sostitutive e altre imposte erariali; TF50 - IRAP; TF51 - Addizionale regionale all’IRPEF; TF52 - Addizionale comunale all’IRPEF; TF53 - Ritenute imposte erariali; TF54 - Trattenute addizionale regionale all’IRPEF; TF55 - Trattenute addizionale comunale all’IRPEF; TF56 - Altre violazioni tributarie

Le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti

In questo caso il versamento delle somme può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo

Per la definizione agevolata delle liti fiscali, i codici sono: TF20 - IVA e relativi interessi; TF21 - Altri tributi erariali e relativi interessi; TF22 - Sanzioni relative ai tributi erariali; TF23 - IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi; TF24 - Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF; TF25 - Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi; TF26 - Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF

Il comma 194 della legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Laddove gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. In tal caso è esclusa la compensazione

I codici per gli omessi pagamenti di rate sono: TF40 - IVA e relativi interessi legali; TF41 - Altri tributi erariali e relativi interessi legali; TF42 - IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali; TF43 - Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali. La regolarizzazione avviene mediante il versamento della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023
Fisco, le scadenze di febbraio 2023