
Si tratta di un’imposta fissa che prevede due aliquote: al 10% per i contratti d’affitto a canone concordato, o al 21% per i contratti d’affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi. Come specifica il sito dell’Agenzia delle Entrate, la si può usare per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati)

La cedolare secca è un’imposta fissa che viene sottoscritta in occasione dei contratti di locazione al posto della consueta tassazione Irpef, l'imposta sul reddito delle persone fisiche
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Come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si può ricorrere alla cedolare secca per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo
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Le aliquote previste sono due: al 10% per i contratti d’affitto a canone concordato, o al 21% per i contratti d’affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi
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Queste particolari aliquote non si applicano in maniera automatica, ma in seguito a una scelta nel momento in cui si procede con la registrazione del contratto attraverso il modello Rli, cioè la Registrazione Locazioni Immobili
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Come si legge sul sito delle Agenzie delle Entrate, può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi: cioè di un contratto di locazione di immobile a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni
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Il numero dei contribuenti che possono accedere all’aliquota al 21% è in ogni caso più ampio rispetto alla tassazione al 10%, perché le condizioni sono meno stringenti

L’aliquota maggiore può essere scelta dalle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di godimento di un immobile. Questa condizione, però, si deve manifestare al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni

Se utilizzano la cedolare secca, i proprietari dell’immobile possono fare a meno di pagare: l’imposta di registro nel momento in cui viene registrato il contratto, l’imposta di bollo all’atto di registrazione del contratto; le addizionali Irpef, comunali e regionali

Ogni anno i contribuenti sono tenuti a versare un acconto e un saldo. La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che l’acconto dovuto deve essere calcolato sulla base dell’imposta versata nell’anno precedente e deve essere pari al 100%

L’acconto deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo è inferiore a 257,52 euro. Oppure in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro. La prima, del 40%, deve essere versata entro il 30 giugno. La seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre
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