
Bonus energia e gas, scadono il 21 dicembre i crediti di due trimestri: come ottenerli
Mancano pochi giorni alla scadenza dei crediti d'imposta per le imprese che hanno acquistato energia elettrica, gas e carburanti nei primi sei mesi dell’anno. Per le aziende che svolgono attività agricole o ittiche sarà possibile aggiungere anche le spese del periodo luglio-settembre

Il 21 dicembre 2022 scade il termine per trasmettere in via telematica il modello sulla cessione dei bonus energetici all’Agenzia delle Entrate. La scadenza riguarda gli acquisti di prodotti energetici del primo e del secondo trimestre del 2022 effettuati dalle imprese agricole e ittiche, energivore, non energivore, gasivore e non. Per chi esercita attività agricola o di pesca si potranno includere anche gli acquisti relativi al terzo trimestre di quest’anno
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GLI ACQUISTI CHE SI POTRANNO INCLUDERE - Per combattere il caro energia il legislatore ha introdotto crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica, gas e carburanti, pari a una quota delle spese sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 2022. Le indicazioni operative per la fruizione e la cessione dei crediti sono state fornite con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
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LE DISPOSIZIONI DI GIUGNO - Il provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno scorso ha evidenziato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022 per imprese energivore, gasivore e non, oltre a quelle che praticano agricoltura e pesca
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L’ALTERNATIVA - Il provvedimento precisa che oltre all’utilizzo in compensazione, tramite F24, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, per intero, senza facoltà di successiva cessione, con la possibilità, tuttavia, di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” del mondo finanziario. La cessione del bonus prevede la richiesta del visto di conformità dei dati che attestano i requisiti, con il credito ceduto che deve essere utilizzato dal cessionario in compensazione entro il 31 dicembre 2022 tramite F24
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LA SCADENZA - Come detto, il 21 dicembre 2022 si chiude la finestra temporale, aperta il 7 luglio scorso, per comunicare all’Agenzia la cessione dei bonus con l’apposito modello, approvato dal provvedimento. La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
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LE DISPOSIZIONI DI OTTOBRE – Il provvedimento dell’Agenzia del 6 ottobre 2022 ha invece esteso i benefici per gli acquisti di energia e gas anche al terzo trimestre fornendo il nuovo modello per la comunicazione delle cessioni di questi ulteriori crediti d’imposta e adeguando anche istruzioni e specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il precedente provvedimento del 30 giugno 2022
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L’ESTENSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA - Per la cessione di tali crediti il termine per l’invio del modello si chiude il 21 dicembre 2022, per le imprese ittiche che hanno acquistato il carburante nel secondo e terzo trimestre 2022, termine quest'ultimo valido anche per le imprese agricole. Per tutti gli altri c’è tempo fino al 22 marzo 2023. In ogni caso l’utilizzo da parte dei cessionari dei bonus ricevuti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 per i crediti d’imposta delle imprese ittiche e agricole, entro il 31 marzo 2023 per tutti gli altri

LA SCADENZA DEL 21 DICEMBRE - In sostanza, la scadenza del 21 dicembre riguarda le cessioni di tutti i bonus energetici previsti dal provvedimento del 30 giugno 2022 e le cessioni dei bonus relativi al secondo e terzo trimestre 2022 a favore delle imprese agricole ed esercenti attività della pesca
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