
Fringe benefit, soglia non tassabile per bollette passa da 600 euro a 3mila euro
La norma è stata inserita nel decreto Aiuti quater, approvato ieri in Cdm. Il limite non tassabile era già stato innalzato dal governo Draghi con il decreto Aiuti bis

Sale da 600 a 3mila euro la soglia dei premi esenti da tassazione che le imprese potranno concedere ai propri dipendenti come fringe benefit per aiutarli a pagare le bollette. La norma è stata inserita nel decreto Aiuti quater, approvato nel Consiglio dei ministri di ieri, 10 novembre
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Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, non concorreranno dunque a formare il reddito imponibile nel nuovo limite di 3mila euro
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La precedente soglia di 600 euro era stata stabilita con il decreto Aiuti bis, approvato dal governo Draghi e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto. Negli scorsi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota con le istruzioni ai datori di lavoro che intendono erogare proprio questi benefici per sostenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale
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Il Fisco ha ricordato che già il governo Draghi aveva innalzato, solo per il 2022, fino a 600 euro la soglia, partendo dal limite degli ordinari 258,23 euro. Oltre all'aumento della somma è stata anche ampliata la lista delle voci ammesse all'agevolazione, così che per il 2022 fossero incluse tra i fringe benefit anche le somme erogate per il pagamento delle bollette domestiche
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Con l’ultima circolare, l'Agenzia ha poi fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, soffermandosi in particolare sull'ambito applicativo, documentale e temporale
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L'Agenzia spiegava nel dettaglio che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio

Vi rientrano quindi anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento)

Così anche quelle per cui, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari

Tra i fringe benefit rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi, spiegano l'Agenzia delle Entrate

Questi benefit sono erogabili anche "ad personam" e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
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