
Superbonus villette e Sal al 30%: cosa serve sapere per attestare i lavori
Oggi, 30 settembre, è la data entro cui deve essere ultimato almeno il 30% degli interventi su edifici unifamiliari e singole unità immobiliari indipendenti e autonome. Per attestare il raggiungimento dell’obiettivo serve una specifica dichiarazione di Stato avanzamento lavori: ecco chi può farla, a chi va inviata e cosa serve perché sia valida

È arrivato il 30 settembre, data cruciale per il Superbonus al 110%. Entro oggi, infatti, deve essere ultimato almeno il 30% dei lavori di villette unifamiliari e singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” se si vuole ottenere il credito fiscale per i lavori portati a termine entro il 31 dicembre 2022. Per attestare il raggiungimento dell’obiettivo serve una specifica dichiarazione Sal (Stato avanzamento lavori): ecco tutto quello che serve sapere
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QUALI EDIFICI - Questa scadenza riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche su villette o abitazioni in edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti negli impianti con accesso autonomo all'esterno. Ad esempio, un appartamento condominiale con accesso dal giardino privato o anche dal cortile comune
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LA SCADENZA - Il 30 settembre non è il termine per l’invio della dichiarazione, ma è la data entro cui deve essere stato completato il 30% dei lavori. La dichiarazione dovrà quindi attestare che l’obiettivo è stato raggiunto entro oggi, ma può essere inviata anche successivamente perché non c’è un termine massimo. Tuttavia, il Consiglio superiore dei lavori pubblici consiglia di agire “tempestivamente”
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CHI PUÒ FARE LA DICHIARAZIONE - La dichiarazione deve essere preparata dal direttore dei lavori, ovvero da quella persona - nominata dal committente - che controlla la corretta esecuzione degli interventi. Deve essere un professionista iscritto negli Albi del settore tecnico, quindi ad esempio un ingegnere, un geometra, un architetto o un perito industriale
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COSA DEVE ESSERCI NELLA DICHIARAZIONE - Il direttore dei lavori deve preparare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il raggiungimento del 30% dei lavori. Poi va allegata una documentazione probatoria, che non è però tassativa: ad esempio possono essere usate delle foto, le copie di bolle e fatture, il libretto delle misure, il computo metrico o l’asseverazione Enea per un eventuale Sal. Documenti che vanno conservati in caso di controlli futuri
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A CHI VA INVIATA LA DICHIARAZIONE - Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici indica come destinatari della dichiarazione il committente e l’impresa esecutrice dei lavori. Nessuna norma indica altri destinatari

FATTURE E ACCONTI - L’articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, richiede che “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% o dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Si parla quindi di lavori e non di pagamenti, motivo per cui le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali non si dovrebbero conteggiare per calcolare il 30%
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LAVORI NON AGEVOLATI CON SUPERBONUS - La norma spiega che nel 30% possono rientrare anche lavori “non agevolati” con il Superbonus. Ad esempio si possono includere nei lavori già fatti anche quelli che prevedono il 50% di detrazione, come il cambio degli infissi o l'istallazione di un impianto di condizionamento

SPESE PROFESSIONALI - Anche qui a creare incertezza è la parola “lavori”, che sembra escludere le spese professionali limitando alle attività di cantiere ciò che può essere conteggiato nel 30%. Ma, spiega Il Sole 24 Ore, “nella pratica tende a prevalere un atteggiamento prudenziale: l’asseverazione del tecnico potrebbe basarsi su un capitolato che comprende tutte le spese previste, incluse quelle professionali. Queste potrebbero (se riferite all’intero intervento) essere attribuite pro quota alla parte di intervento già realizzata”

ASSEVERAZIONE ENEA - Chi ha effettuato l’asseverazione Enea al 30% o al 60% deve comunque effettuare la dichiarazione, perché la prima, spiega Il Sole 24 Ore, “è legata a un Sal del 30% o del 60%, calcolato in modo molto diverso rispetto al 30%” del Superbonus villette: “La prima considera solo i lavori agevolati con l’ecobonus, mentre la seconda deve essere calcolata alternativamente sull’intervento complessivo o sui soli lavori agevolati con il superbonus del 110%”
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