Bonus tour operator e agenzie di viaggio in scadenza il 9 settembre. Come fare domanda
Sono rimasti ancora due giorni di tempo per i datori di lavoro che intendono richiedere l'esonero contributivo totale per i versamenti effettuati ai lavoratori subordinati tra aprile e agosto 2022. Requisiti, modulo e procedure di verifica dell'Inps: ecco tutto quello che serve sapere
Sta per scadere il limite di tempo entro cui tour operator e agenzie di viaggio possono fare domanda all’Inps per ricevere l’esonero contributivo pensato per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Il bonus – fruibile entro il 31 dicembre - viene riconosciuto per un massimo di cinque mesi, per il periodo di competenza che va da aprile ad agosto 2022. Si tratta di un esonero totale, esclusi i premi e i contributi Inail, che fa riferimento ai contributi versati dal datore ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti
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Possono beneficiare del bonus tutti i datori di lavoro dei settori coinvolti, anche se non sono imprenditori, che hanno i codici ATECO 2007 della divisione 79 e che hanno ricevuto, entro lo scorso 30 giugno, il codice di autorizzazione CA “2J”. Per ottenere lo sgravio va inviata una richiesta di quantificazione, utilizzando il modulo di domanda AT_2TER, reperibile nella sezione Portale delle Agevolazioni attiva sul sito dell’Inps. Le domande sono aperte dallo scorso 27 luglio
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Per avere diritto al bonus bisogna soddisfare alcuni requisiti. Viene infatti richiesto di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e con gli obblighi imposti dalle norme a tutela delle condizioni di lavoro, nonché di ogni altra misura imposta per il settore dalla legge. È inoltre necessario il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dai sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale
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I datori interessati, utilizzando il modulo online, devono indicare il proprio codice fiscale; la relativa matricola aziendale; le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande); l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, da determinare - anche come prospetto - sulla base della contribuzione non ancora versata per il periodo aprile-agosto e la forza aziendale media relativa agli stessi mesi. Va inoltre dichiarato se il contratto collettivo applicato preveda l’erogazione della quattordicesima per il periodo aprile/agosto
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L’Inps, ricevute le richieste, verificherà innanzitutto che i datori di lavoro rientrino tra le categorie ammesse allo sgravio. Altri controlli riguarderanno la coerenza dell’importo richiesto. In caso affermativo, la fruizione dell’esonero verrà autorizzata provvisoriamente per l’ammontare indicato in domanda. In caso contrario, l’istanza verrà accolta soltanto parzialmente: saranno i sistemi informatici dell’Inps a calcolare un importo ritenuto congruo
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Chi si trovasse nella seconda situazione, potrà proporre – entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’istanza – una richiesta di riesame dell’importo spettante alla struttura territoriale competente. Per farlo bisognerà accedere al modulo di domanda identificato dallo stato di “accolta parziale provvisoria”. Il mancato riscontro da parte degli uffici di riferimento, entro 30 giorni dalla richiesta, sarà considerato equivalente a un rigetto dell’istanza di ricalcolo
Tutte le domande provvisoriamente accolte verranno comunque riprese in considerazione al termine delle operazioni di riesame. Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile. L’Inps inserirà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il bonus è compatibile con altri esoneri o agevolazioni previsti dalla legge. Il limite di spesa totale è fissato 56,25 milioni di euro