
Smart working, cosa cambia dal 1° settembre: ecco tutte le novità
Dal mese prossimo si torna alle disposizioni ordinarie dopo i due anni segnati dalla pandemia: la principale novità consiste nel ripristino dell'accordo individuale tra azienda e lavoratore per quanto riguarda il lavoro agile

Il Decreto Aiuti bis non ha disposto alcuna proroga dello smart working secondo le regole emergenziali. Le ultime novità sono state introdotte in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, che ha confermato le modalità più semplici in merito alla comunicazione da parte dell’azienda
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Sono quindi in scadenza le disposizioni emergenziali per lo smart working. Resta la comunicazione semplificata: bisognerà trasmettere nominativi, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile ma non gli accordi stipulati
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La caduta della norma significa la fine della possibilità per i datori di lavoro del settore privato di applicare lo smart working in azienda anche in assenza degli accordi individuali, con modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificata rispetto all’ordinario
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Per le aziende e per i lavoratori questo significa in primo luogo che ai fini dello smart working tornerà necessario l’accordo individuale sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 21 della Legge n. 81/2017 e dai contratti collettivi
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Il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, individua le linee guida per la definizione dell’accordo che, tra gli altri aspetti, dovrà definire una serie di caratteristiche dell’accordo tra datore e dipendente
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Vanno definite tra le altre cose la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali

Altre informazioni necessarie prima della stipula dell’accordo sono l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore e le forme di controllo della prestazione lavorativa, nel rispetto di quanto previsto sia dallo Statuto dei Lavoratori che dalla normativa sulla privacy

Col ritorno all’ordinario però non si perderà del tutto la semplificazione prevista negli ultimi mesi: grazie all’articolo 41-bis le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula, in modo da rendere più agevole l’accordo

Alle aziende sarà quindi richiesto di inviare i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le medesime informazioni saranno messe a disposizione dell’Inail

In caso di mancata comunicazione di questi dati, sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato