
Superbonus 110% ed edilizi, è possibile la cessione del credito alle partite IVA?
Di recente sono cambiate ancora le regole in materia di crediti edilizi: l’emendamento del decreto Aiuti, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, lo ha reso possibile anche da istituti bancari a soggetti privati, purché correntisti presso la stessa banca. Ecco cosa c'è da sapere

Novità sul fronte della cessione dei crediti per Superbonus 110% e bonus edilizi minori. Un emendamento al decreto Aiuti, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, ha nuovamente modificato la materia, nel tentativo di far ripartire il mercato dei crediti legati ai bonus edilizi
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Negli ultimi tempi, la cessione dei crediti per bonus edilizi è stata oggetto di ripetute modifiche: l’ultima, l’articolo 29-bis del decreto Energia, aveva elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili, sebbene la seconda e la terza restino esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato
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Questa norma prevedeva in particolare la facoltà di un’ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali ci fosse un contratto di conto corrente
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Le banche possono perciò cedere il credito ai correntisti che siano clienti professionali loro o della loro capogruppo
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Adesso le cose sono destinate a cambiare: le banche avranno la possibilità di cedere i crediti legati ai bonus edilizi non più a favore dei clienti professionali privati ma a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, a patto che siano sempre correntisti
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In questo modo le banche possono cedere i bonus edilizi e del 110% anche a coloro che sono dotati di partita IVA: come sostiene l’emendamento, la nuova cessione si applicherà anche alle cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, che avverrà prima del 16 luglio 2022

C'è però un particolare che non viene considerato: l’emendamento non tocca la questione della responsabilità dei cessionari

Resta perciò valida per il concorso in violazione la regola che menziona l'omissione della "specifica diligenza" da parte del cessionario, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito
Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto se si fa riferimento ad intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale

La verifica sulla responsabilità del singolo acquirente (banche comprese) deve quindi essere condotta caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato: è evidente che un simile grado di responsabilità può essere un freno al trasferimento dei crediti dalle banche alle imprese