
Superbonus 110% e bonus edilizi, dai posti auto ai crediti ceduti: i chiarimenti del Fisco
Una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate va a chiarire alcuni punti dibattuti della normativa sulle agevolazioni per lavori edili. Da quali spese rientrano nel calcolo per l'obbligo di asseverazione alle precisazioni sulle cessioni di credito: ecco cosa serve sapere

Cessioni di credito e spese per il visto di conformità sono alcuni dei punti relativi alla disciplina del Superbonus 110% e di altri bonus edilizi, che – essendo stata modificata più volte la normativa di riferimento – aprono a vari dubbi da parte dei cittadini. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ancora una volta sul tema, cercando di chiarire i punti dibattuti, con la circolare n.19/2022
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SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE – La circolare precisa innanzitutto che le spese sostenute per il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione possono essere detratte in dichiarazione dei redditi anche se riguardano bonus diversi dal Superbonus, come ad esempio il sismabonus
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La detraibilità delle spese, ai fini dell’esercizio delle due opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110% è possibile se si tratta di spese sostenute anche nel periodo che va dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021
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La data del 12 novembre è rilevante perché quel giorno era entrato in vigore il decreto Controlli, che aveva appunto introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’obbligo di asseverazione. Il 31 dicembre era invece stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2022, testo di riferimento a cui guardare per le regole relative ai bonus da lì in avanti. Si chiude così una finestra temporale tra i due provvedimenti
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Il Fisco sottolinea che invece non sono richiesti né il visto né l’asseverazione per gli interventi di edilizia libera e quelli dal valore che non supera i 10mila euro, sia che siano eseguiti su singole unità immobiliari oppure su parti comuni di un edificio
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A questa regola fanno però eccezione i lavori eseguiti usufruendo del bonus facciate, “per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10mila euro”
La circolare dell'Agenzia delle Entrate
COME CALCOLARE IL LIMITE DI 10MILA EURO – Il calcolo dell’importo di 10mila euro per gli interventi diversi da quelli in regime di edilizia libera va effettuato tenendo conto di tutti i lavori edili. E quindi di tutti “gli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo”

Nel calcolo rientrano anche i lavori effettuati in diversi periodi d’imposta diversi e anche quelli in edilizia libera che, eventualmente, si vanno a sommare a quelli non in edilizia libera. Per i lavori svolti su parti comuni di un edificio il Fisco precisa che “va considerato l’importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condomino”

AUTORIMESSE E POSTI AUTO – Altra precisazione del Fisco riguarda la possibilità di utilizzare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione di credito anche per “gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”

Dal 1° gennaio 2022 è possibile – “con riferimento alle detrazioni spettanti per la realizzazione o per l’acquisto di box pertinenziali” – utilizzare “la cessione del credito corrispondente alle rate residue di detrazione non fruite relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021”, oppure si può optare “per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento agli importi versati a decorrere dal 2022”

CESSIONE DI CREDITO – Uno dei punti più dibattuti riguardo la disciplina dei bonus edilizi era stata l’abrogazione della possibilità di effettuare più di una cessione di credito, per prevenire le frodi. La possibilità era stata poi reintrodotta, ma solo in alcuni casi

Il documento del Fisco fa quindi un punto anche su questo aspetto. Precisa che, dallo scorso 1° maggio, si possono effettuare in tutto tre cessioni del credito d’imposta ma soltanto a favore di banche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e gruppi bancari. Dalla stessa data, le società interne a un gruppo bancario potranno poi cedere il credito ai correntisti che siano “clienti professionali”. Resta fermo “il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni”

Sempre da inizio maggio è però in vigore anche il divieto di cessioni parziali che siano successive alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia. Tale norma si riferisce al valore di ogni rata annuale in cui viene suddiviso il credito