
Agevolazioni prima casa: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con una recente circolare, l’Agenzia guidata da Ruffini ha spiegato che la sospensione di alcuni termini, altrimenti richiesti per usufruire dei benefici, vale anche per i primi due mesi dell’anno. Il documento sintetizza anche le novità sull’imposta di registro, Iva e Irap arrivate col Milleproroghe

Chi acquista un immobile, può usufruire di determinate agevolazioni se si tratta della prima casa, se ricorrono determinate condizioni e se - nel caso in cui sia richiesto - proceda a determinati adempimenti burocratici, come il trasferimento di residenza nel Comune dove è ubicata l’abitazione entro un periodo di 18 mesi
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A causa dell’emergenza epidemiologica, obblighi come questo sono stati sospesi e il cosiddetto Decreto Milleproroghe 2022 ha ulteriormente allungato questo periodo di “stand by” fino a fine marzo. Come ha chiarito di recente l’Agenzia delle Entrate, la sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa resta, però, valida anche nel nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga
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Non solo. “Nel caso in cui il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio prima casa per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo sopra indicato, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, si ritiene che esso maturi il diritto al rimborso delle stesse”
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L’Agenzia ricorda che, nel caso di acquisto con impegno dell’acquirente a trasferire la propria residenza nel comune ove si trova l’abitazione acquisita, il termine di 18 mesi è sospeso nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2022
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“Pertanto”, si legge nella circolare, “se l’acquisto è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, il termine è sospeso dal 23 febbraio 2020, per riprendere il suo decorso il 1° aprile 2022 (in sostanza, si conteggiano 25 mesi e 8 giorni in più)". Se quindi una persona ha comprato casa il 23 gennaio 2020 "il termine per il cambio di residenza non scadrà il 23 luglio 2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31 agosto 2023”
La circolare dell'Agenzia
Se invece l’acquisto è avvenuto tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022, “il termine inizierà a decorrere dal 1° aprile 2022 e scadrà, quindi, il 1° ottobre 2023”

La circolare dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche sulla proroga di alcuni versamenti fiscali riconosciuta dal Decreto Milleproroghe 2022 per aiutare le attività economiche colpite dalle recenti emergenze sanitarie dell'influenza aviaria e della peste suina africana

Uno di questi interventi riguarda coloro che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze. Vengono infatti prorogate al 31 luglio 2022 le scadenze comprese tra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte e le trattenute relative alle addizionali Irpef regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei versamenti Iva

La circolare chiarisce anche che non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022 e fornisce dettagli sui presupposti per poter beneficiare della proroga

Un altro capitolo riguarda poi l’Irap non corrisposta. Il Milleproroghe, chiarisce l’Agenzia, posticipa al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"