Superbonus 110%, come calcolare il Sal del 30%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate
In risposta all'interpello di un contribuente, viene chiarito che i proprietari di villette monofamiliari, se realizzano diverse tipologie di interventi su uno stesso immobile, entro il 31 dicembre 2022 dovranno presentare distinti stati di avanzamento dei lavori. Non sarà altrimenti possibile usufruire della cessione di credito. I documenti dovranno dimostrare il completamento del 30% degli interventi previsti ed essere inviati entro il 30 giugno 2022
Tra le novità che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto in tema di Superbonus 110% c’è l’obbligo, per i proprietari di villette unifamiliari, di realizzare almeno il 30% dei lavori previsti entro il 30 giugno 2022. Solo se viene soddisfatta questa condizione è possibile usufruire dell’agevolazione, sotto forma di cessione di credito, entro il 31 dicembre 2022
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Entro la fine di giugno sarà dunque necessario presentare i documenti che certifichino come lo stato di avanzamento dei lavori (Sal) sia effettivamente arrivato al 30%
Bonus, stretta su cessione di credito: si potrà fare una sola volta
Il Superbonus 110% è un’agevolazione che ricomprende al suo interno diversi tipi di interventi edilizi. Vi rientrano sia i lavori finalizzati all’efficienza energetica dell’immobile, come l’installazione di impianti fotovoltaici, che quelli per la riduzione del rischio sismico degli edifici
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In che modo si determina il raggiungimento del 30% dello stato di avanzamento dei lavori nel caso in cui su uno stesso immobile vengano effettuati interventi di diverso tipo? Va calcolato sull’avanzamento dei lavori complessivi o singolarmente per ogni tipologia di operazione (ad esempio, sia su quella per la messa in sicurezza contro il rischio sismico e sia su quella per il miglioramento energetico)?
Superbonus 110%: i chiarimenti del Fisco sugli edifici plurifamiliari
A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello di un contribuente che, su un unico edificio unifamiliare, ha avviato sia lavori di riduzione del rischio sismico che di efficientamento energetico
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Per poter usufruire del Superbonus 110%, sotto forma di cessione del credito, il Fisco stabilisce che “l'esercizio della predetta opzione è subordinato alla condizione che ciascun Sal si riferisca ad almeno il 30% dell'intervento complessivo", oltre a chiarire che non devono essere emessi "più di due stati di avanzamento dei lavori”
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate si legge quindi che “qualora, come nel caso di specie, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile”
Alla base di questa decisione, chiarisce l’Agenzia, c’è anche il fatto che, per certificare l’efficacia dei diversi tipi di interventi, è necessario inviare due diverse asseverazioni: una per l’efficientamento energetico e una per la riduzione del rischio sismico
Dovranno occuparsi di queste procedure professionisti diversi. Per i lavori relativi allo stato energetico dell’immobile, nella risposta all’interpello si fa riferimento a “tecnici abilitati”. Per gli interventi antisismici si parla invece di “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza", in base alle disposizioni del ministero delle infrastrutture e dei trasporti
In conclusione viene ribadito che, poiché “due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese”, a maggior ragione "la verifica dello stato di avanzamento dei lavori” dovrà essere effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile