
Contratti telefonici, cosa prevede il nuovo codice: diritto di recesso, durata e sanzioni
A fine dicembre è entrato in vigore un nuovo testo che, tra le altre cose, modifica la durata massima dei contratti e impone nuovi obblighi a carico degli operatori. L’obiettivo è tutelare i consumatori

Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il testo, che è entrato in vigore 15 giorni dopo, introduce nuove tutele per i consumatori e punta a migliorare la qualità dei servizi. Ecco cosa prevede e cosa cambierà per gli utenti
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Il Codice impone innanzitutto agli operatori di inserire almeno un’offerta con una durata massima iniziale di 12 mesi e fissa a 24 mesi la durata massima di un contratto di telefonia. Attualmente, ce ne sono alcuni che durano fino al doppio (48 mesi) e prevedono che il consumatore continui a pagare anche dopo un’eventuale disdetta
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Questo cambiamento sarà applicato anche agli utenti non consumer, come micro imprese, professionisti e organizzazioni. Un aspetto che il giurista Fulvio Sarzana, in un’intervista al Sole 24 Ore di qualche settimana fa, ha definito una “novità importante” dato che “prima era prevista solo in alcune delibere dell'Agcom” e “ora diventa norma primaria”

Il Corriere della Sera, che cita un’analisi di Sostariffe.it, sottolinea però che il taglio delle rate potrebbe tradursi in un aumento della somma mensile da versare. Per non disincentivare i consumatori, gli operatori potrebbero proporre due contratti separati, uno per il servizio di telefonia offerto e l’altro per le rate di installazione
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Gli esperti temono però che così facendo gli operatori potrebbero caricare altri costi su quello d’installazione. Per esempio, “il router potrebbe essere gratuito, formalmente, ma il suo costo essere scaricato praticamente all'interno delle rate delle installazione”, ha detto nelle scorse settimane Marco Pierani di Altroconsumo in un’intervista al Sole24 Ore
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Il compito di verificare i costi e analizzare nel dettaglio i contratti spetterà all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (Agcom, da non confondere con Agcm, l’Autorià garante della concorrenza e del mercato). Il Codice assegna infatti a questo organo nuove responsabilità, compresa quella di passare al setaccio i passaggi più ostici

Oltre alla “protezione” dell’Agcom, i consumatori potranno contare anche su un rafforzamento delle norme sul diritto di recesso gratuito in caso di cambi contrattuali. Secondo Sarzana, il codice ha infatti reso le regole più “cogenti” per gli operatori, che dovranno informare l’utente entro 30 giorni in caso di cambi unilaterali e permettergli di disdire il contratto in modo gratuito, se le modifiche sono state peggiorative. Sarà quindi vietato applicare sanzioni e penali

Questo obbligo a carico degli operatori rientra nella volontà di rendere il settore più trasparente per tutelare i consumatori ed evitare che si ritrovino a pagare somme non preventivate. Proprio per questo, il Codice è intervenuto anche nel rinnovo automatico dei contratti

Nel testo si legge: “Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi”

Come si legge nel codice, chi non rispetta quanto stabilito dal testo dovrà pagare una sanzione amministrativa che va da 240mila euro a 5 milioni. Sarà inoltre possibile ordinare all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti entro un termine indicato, non inferiore a 30 giorni

Non solo. “Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce”