
Superbonus, dalle nuove regole ai controlli: tutto quello che c’è da sapere
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con alcuni chiarimenti sui bonus edilizi. Per il Superbonus, con il 730 pre-compilato non serve visto conformità. Dopo il decreto anti-frodi, è stato spiegato che i controlli saranno sia ex ante che ex post

Sui bonus edilizi arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità dei prezzi. Con la nuova circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 si fa chiarezza su diversi aspetti. Ecco le principali novità
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Il visto di conformità per il Superbonus, necessario anche nel caso in cui il bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, non è invece obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730)
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L'estensione dell'obbligo di visto di conformità, con pochissime eccezioni, precisa l'Agenzia, si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del dl
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Questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza
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Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi
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Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese

Inoltre, l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare emanata dopo il dl anti-frodi del governo, ha chiarito che i controlli sui bonus edilizi saranno ex ante ed ex post. Entro cinque giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni)

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge