
Smart working, dal Green Pass alla disconnessione: le regole per la Pa e i privati
Nelle linee guida per il lavoro agile - presentate dal ministro della Pubblica amministrazione Brunetta - si stabiliscono i criteri di rotazione e di riposo e viene stabilito che il dipendente non può utilizzare la propria rete internet domestica. Per entrambi i settori, quindi anche per il privato, vale il principio dello smart working legato unicamente all’organizzazione delle attività: il lavoratore non può chiedere di operare da remoto perché sprovvisto di certificazione verde

Con il graduale ritorno alla normalità nel quadro della pandemia di Covid-19, il 15 ottobre 2021 è stato un giro di boa su due fronti: i dipendenti della Pubblica amministrazione sono tornati in presenza e, al contempo, è entrato in vigore l’obbligo di Green Pass in tutti i luoghi di lavoro
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Due avvenimenti che sono legati, inevitabilmente, a un altro aspetto del mondo del lavoro che dallo scoppio della pandemia è diventato parte della normalità: lo smart working. Ma quali sono le regole per il lavoro agile nelle aziende private e nel pubblico? E come si sposano con l’obbligo di Green Pass?
Smart working nella Pubblica amministrazione, le linee guida di Brunetta
Iniziando dal settore pubblico, nelle linee guida presentate ai sindacati dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta si legge che va garantita "l'invarianza dei servizi resi all'utenza" ma anche "un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza". Non si può quindi stare in smart working cinque giorni a settimana, ma lo si deve alternare con il lavoro in ufficio
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Inoltre, durante lo smart working il dipendente pubblico non potrà usare la propria rete internet domestica. "Si deve fornire il lavoratore di idonea dotazione tecnologica. Per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro"
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Deve quindi essere assicurata "l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile"
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Nelle linee guida anche il tema della disconnessione: il lavoratore pubblico in smart working avrà diritto a un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche, così come prevede il contratto per il lavoro in presenza
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Il documento ricorda che la prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e quelli della legge 104

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In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente

Se queste problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa l'amministrazione può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite

Per quanto riguarda il Green Pass, si legge sul sito del governo, “il lavoro agile è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro. Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del Green Pass, è dunque inibito anche il lavoro agile”

In pratica, il lavoratore non può chiedere lo smart working per aggirare l’obbligo di esibire la certificazione verde, né il datore di lavoro può decidere di far lavorare da remoto chi non ha il Green Pass

Infatti, come viene precisato, lo smart working è legato all’organizzazione del lavoro e non al possesso o meno del Green Pass, e chi non possiede la certificazione “è considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla presentazione del pass”

Per quanto riguarda invece lo smart working per il settore privato, non ci sono tetti massimi e le regole vengono stabilite internamente, ma rimane il principio dell’organizzazione del lavoro. Anche nelle aziende private, quindi, il discrimine per ottenere il lavoro agile non può essere l’assenza di Green Pass della singola persona

In sostanza, se l’impresa ha bisogno del lavoratore in presenza ma questo non ha il Green Pass, non ha diritto allo smart working. E, come nel caso della Pa, sarà considerato assente ingiustificato senza diritto allo stipendio fino alla presentazione della certificazione

Sia per il settore pubblico che per quello privato, con la conversione in legge del decreto Covid del 24 settembre, per i lavoratori fragili sono state estese fino al 31 dicembre le tutele che prevedono il diritto allo smart working o, in assenza della possibilità di lavorare da remoto, all'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero

Nella categoria dei lavoratori fragili rientrano i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio a causa di immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita. Sono comprese anche le persone con disabilità grave ai sensi della legge 104