
Bonus prima casa per gli under 36, ecco le regole per usufruire dell’agevolazione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare con le istruzioni per beneficiare della misura prevista dal Dl Sostegni bis. Tra i chiarimenti: vale anche per le pertinenze dell’immobile agevolato, come ad esempio il box; le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva; rimangono fuori i contratti preliminari; semaforo verde per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria

Sono arrivate le istruzioni per il bonus “prima casa under 36”, l’agevolazione prevista dal Dl Sostegni bis per i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022
GUARDA IL VIDEO: Bollette, vademecum Ue agli Stati contro caro prezzi
L’agevolazione prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva: misure che, come spiega l’Agenzia delle Entrate, puntano a “favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani”
Bonus prima casa under 36 e mutuo: i chiarimenti dell’Agenzia delle EntrateOra a tracciare il perimetro della nuova agevolazione è la circolare n. 12/E, firmata del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento chiarisce che il bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come ad esempio il box, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva
La circolare dell'Agenzia delle Entrate
Il bonus, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo
Bonus casa, dai mobili alle facciate: ecco tutti gli incentivi in scadenza il 31 dicembre
L’agevolazione, spiega l’Agenzia delle Entrate, non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso
Mutui, richieste in calo ma cresce l'importo medio. I DATI
Possono usufruire del bonus le persone in possesso di due requisiti principali: che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Al momento della stipula dell’atto, devono dichiarare di avere un valore Isee non superiore a quella cifra e di essere in possesso dell’attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto)
Le 10 città più costose in Italia per comprare un trilocale, la classifica. FOTO
“L’agevolazione - sottolinea l’Agenzia delle Entrate - prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale”. Prima di tutto è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, “è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24”

Agevolazioni, continua l’Agenzia delle Entrate, anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus “prima casa under 36”, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione, il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato

La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, “in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR”

Semaforo verde, invece, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere al beneficio