Bonus prima casa under 36 e mutuo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, con l’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, spiega che è possibile ottenere l’agevolazione anche per proprietà acquisite per effetto di un provvedimento giudiziale. Poi, aggiunge, “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo”, ciò che importa è il rispetto dei requisiti
Arrivano nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul Bonus prima casa under 36, in particolare nel caso in cui chi intenda usufruirne abbia intenzione di stipulare un mutuo
GUARDA IL VIDEO: Tasse sulla casa, Draghi: nessuno pagherà di più o di meno
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano con l’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021, stilato in risposta all’istanza di una persona che si è aggiudicata un immobile all’asta con decreto di trasferimento del Tribunale, non ancora registrato presso l’Agenzia delle Entrate
L’interpello n. 653 del 4 ottobre 2021 dell'Agenzia delle Entrate
L’istante voleva sapere se fosse possibile ottenere il Bonus casa under 36 sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del mutuo
Bonus casa, tutti gli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre
Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Bonus si può ottenere anche nella circostanza di un’acquisizione di immobile per effetto di un provvedimento giudiziale
Casa, cambio destinazione d'uso: quando si perdono le detrazioni
Inoltre, aggiunge l’Agenzia, ai fini dell’ottenimento del Bonus prima casa under 36 “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo”, ciò che importa è il rispetto dei requisiti previsti dal decreto Sostegni bis
Bonus prima casa e bonus ristrutturazioni: come usufruire di entrambi
Il Bonus prima casa under 36 ha due principali requisiti: i soggetti in questione non devono aver compiuto 36 anni nell’anno in cui avviene il rogito e devono avere un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui
La casa non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e deve essere nel Comune in cui l’acquirente ha o sposta la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto
All’atto di acquisto, l’acquirente deve dichiarare di non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare
Deve anche dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione acquistata con le agevolazioni anzidette
Inoltre, nel caso in cui fosse ancora titolare di altro immobile già acquistato con le agevolazioni in parola, di voler trasferire a titolo oneroso o gratuito quest’ultimo immobile entro un anno dalla data del rogito
Queste dichiarazioni nel caso in esame, si legge nell’interpello, “sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (...), tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”. Quindi, tali dichiarazioni devono essere rese prima della registrazione dell’atto