Bollette dell'energia elettrica, cambiano i diritti dei clienti: le novità
Con uno schema di decreto legislativo, ora all'esame delle Camere, l'Italia recepisce una direttiva europea del 2019 per l'ampliamento delle tutele dei consumatori. Occorrerà poi attendere un provvedimento ad hoc dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera), che sarà chiamata a dare applicazione alle norme. I dettagli

Con uno schema di decreto legislativo, ora all'esame delle Camere, l'Italia mette mano ai diritti contrattuali dei consumatori di energia elettrica per ampliare le tutele e migliorare la comprensione delle bollette. Il nostro Paese recepisce così una direttiva europea del 2019. Ora occorrerà attendere un provvedimento ad hoc dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) che sarà a chiamata a dare applicazione alle norme. Ecco cosa cambia per i clienti
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INFORMAZIONI CHIARE - Lo schema del decreto legislativo stabilisce innanzitutto che i consumatori debbano ricevere dagli operatori di loro scelta informazioni chiare. Il cliente finale - si legge nella bozza del provvedimento - deve ricevere, prima della firma del contratto, un documento informativo con una sintesi di tutti i suoi diritti contrattuali e deve ottenere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva "dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della facoltà di recedere dal contratto"
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IN CASO DI CAMBIO DELLE TARIFFE - Se i prezzi di fornitura vengono modificati, i consumatori andranno informati in via diretta dei motivi dell'adeguamento, "con un preavviso di almeno due settimane o almeno di un mese, qualora si tratta di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento"
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DIRITTO DI RECESSO - In caso di cambio delle tariffe, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica anche ordinaria, "entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione" con l'annuncio dell'adeguamento tariffario
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NO A DISCRIMINAZIONI SUL METODO DI PAGAMENTO - Lo schema del decreto stabilisce inoltre che non si possono applicare "indebite discriminazioni" ai consumatori per la scelta di un metodo di pagamento piuttosto che di un altro
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MISURE ALTERNATIVE ALLA DISCONNESSIONE DEL SERVIZIO - I clienti, secondo quanto stabilito dallo schema del decreto legislativo, devono essere informati in modo adeguato dai fornitori anche sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, "con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese"
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LE MISURE ALTERNATIVE - Le misure alternative, si legge sul Sole 24 Ore, "possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati"

VARIAZIONI DI PRODOTTI E SERVIZI - Secondo lo schema del decreto legislativo, nel caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti o del prezzo di fornitura, le modifiche dovranno essere ben evidenziate nella bolletta insieme alla data in cui scatta la variazione

CAMBIO DI FORNITORE - Nel provvedimento c'è anche il diritto di cambiare fornitore senza discriminazione di costi e tempi, "nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di 3 settimane dalla data di ricevimento della bolletta". Ma l'Arera, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, dovrà avviare una consultazione degli operatori attivi sul mercato e delle associazioni dei consumatori per adottare misure che garantiscano "al più tardi, a far data dal 1° gennaio 2026 il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro 24 ore dalla richiesta"

COSA PREVEDE IL RECESSO - Nessun onere per clienti civili o imprese che occupano meno di 50 dipendenti e con fatturato o bilancio inferiore a 10 milioni di euro. Il fornitore può imporre il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato "a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso, e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente"