
Agenzia delle Entrate: niente Irpef se l’azienda rimborsa ai dipendenti spese per pc figli
Con la risoluzione numero 37 si risponde al quesito posto da una società che ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l'acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari. L’Agenzia ha chiarito che il rimborso non costituisce reddito imponibile, ma il dipendente deve fornire una documentazione che attesti lo svolgimento delle lezioni in Dad

Il rimborso erogato dall'azienda al dipendente per l'acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile
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A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 37 del 28 maggio 2021
Il comunicato dell'Agenzia
L’Agenzia ha risposto al quesito posto da una società che, nell'ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l'acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Niente imposte, quindi, sui rimborsi per l'acquisto di pc per la Dad
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Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione fruibili dai familiari del dipendente

Stando alla formulazione attuale della norma, infatti, se il datore di lavoro eroga servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, o ancora corrispondendo ai dipendenti somme di denaro da destinare all’educazione e all’istruzione, anche sotto forma di rimborso, gli importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Soprattutto dopo questi mesi di pandemia e le chiusure forzate delle aule scolastiche, si è capito quanto pc, laptop e tablet siano strumenti fondamentali per permettere ai figli di partecipare alla didattica a distanza. Non c’è alcun dubbio, quindi, sulle finalità di educazione e istruzione richieste dalla norma per avere l’esclusione dal campo di applicazione dell’Irpef

Tutto ciò, però, a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall'università, che attesti lo svolgimento delle lezioni tramite Dad