
Decreto sostegni bis, molti bonus e incentivi anche senza Isee: ecco i principali
In attesa che il testo venga ufficializzato in Gazzetta, già dalla bozza del dl e dall’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi si evince come alcuni dei provvedimenti potranno essere sfruttati a prescindere dal reddito. Professionisti, imprese, agricoltori e partite iva: ecco le misure per le quali non è richiesto l’Isee

Dai contributi a fondo perduto per i professionisti e le imprese ai bonus per i collaboratori sportivi, lavoratori agricoli e pescatori: in attesa che il decreto sostegni bis venga ufficializzato in Gazzetta, sono già tanti i provvedimenti che i cittadini potranno sfruttare anche senza l’Isee, a prescindere dunque dalla situazione reddituale
Bonus vacanze 2021, le novità previste dal decreto Sostegni-bisContributi per professionisti e imprese – Già presente nel primo decreto sostegni, anche in questo caso è stato rinnovato il finanziamento per i contributi a fondo perduto che verranno erogati ai professionisti e alle imprese maggiormente in difficoltà a causa della pandemia. Provvedimento per il quale non è richiesto l’Isee
Sostegni-Bis, oltre 4 miliardi per lavoro e famiglie
Per ottenere questi finanziamenti i requisiti sono gli stessi del primo Decreto Sostegni: uguale quindi l’importo erogato e sarà necessario avere una Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento. Non solo: sarà obbligatorio dimostrare un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020
Mario Draghi illustra il Decreto Sostegni bis
Credito d’imposta per gli affitti delle imprese – Altro provvedimento per il quale non è necessario presentare l’Isee è il bonus, erogato alle imprese che lo richiedono, che viene garantito dal governo sotto forma di credito d’imposta (il cui importo è variabile a seconda di determinati parametri) per le spese sostenute per il canone di locazione o il cosiddetto “affitto d’azienda”

Si tratta in realtà di una proroga, questa inserita nel Decreto Sostegni Bis, di quanto già stabilito con il decreto-legge n° 34 del 19 maggio 2020, il quale fissava il termine per il calcolo del bonus al 30 aprile 2021. Adesso il termine ultimo è stato posticipato al 31 luglio 2021. Nella bozza si ricorda inoltre che i “soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione” non devono avere ricavi “superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto”

Indennità per i collaboratori sportivi – Altra conferma rispetto al primo Decreto Sostegni è il bonus una tantum per i lavoratori che operano nel settore dello sport. Anche in questo caso non è richiesto l’Isee ma l’ammontare del bonifico viene stabilito sulla base di tre fasce di reddito. Per questa indennità, il governo ha stanziato, stando alla bozza, 155,3 milioni di euro

Nello specifico, le fasce sono così distribuite: 1600 euro per coloro i quali nel 2019 abbiano percepito compensi da attività sportiva per un importo superiore ai 10 mila euro; 1070 euro per coloro i quali nel 2019 abbiano percepito compensi da attività sportiva per un importo tra i 4 mila e i 10 mila euro; 540 euro per coloro i quali nel 2019 abbiano percepito compensi da attività sportiva per un importo inferiore ai 4 mila euro

Indennità per lavoratori stagionali, turismo e spettacolo – Una nuova serie di provvedimenti è destinata anche ai lavoratori che lavorano nei settori maggiormente penalizzati dal lockdown, ovvero quelli che operano nel turismo, nel mondo dello spettacolo e i lavoratori stagionali. Per loro, “già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a euro 1.600”

Bonus che verrà riconosciuto a: lavoratori autonomi che operano nel settore dello spettacolo il cui reddito nell’anno 2019 non sia stato superiore ai 75 mila euro; lavoratori intermittenti con contratti a chiamata; lavoratori autonomi privi di partita Iva (che dunque operano in regime di ritenuta d’acconto); venditori a domicilio con partita Iva il cui reddito derivante da tale attività nell’anno 2019 sia stato superiore ai 5 mila euro

Bonus per pescatori e lavoratori agricoli – Altro provvedimento che non richiede la presentazione dell’Isee è stabilito dall’articolo 68 del Decreto Sostegni Bis e prevede una specifica indennità a favore di due settori: quello agricolo e quello della pesca

In particolare, per chi lavora nell’agricoltura è stato finanziato un un bonus di 800 euro purché non si abbia già una pensione o contratto di lavoro a tempo indeterminato. Necessario inoltre aver lavorato almeno 50 giorni nel 2020. Per chi lavora nella pesca, invece, il bonus sarà di 950 euro. Anche in questo caso, per poter ottenere l’indennità è necessario non essere titolari di pensione o di un contratto di lavoro subordinato