
Dl Covid, novità per congedi straordinari e bonus baby-sitting: i beneficiari
Tra i principali cambiamenti le modalità di fruizione degli stessi e le categorie a cui spettano. Nel testo, approvato in via definitiva lo scorso 5 maggio dall'Aula del Senato, oltre all'attività didattica spuntano riferimenti a quella educativa. I dettagli

Nella seduta dello scorso 5 maggio, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto Covid (del 13 marzo 2021, n. 30) contenente misure urgenti per fronteggiare la diffusione del coronavirus e interventi a sostegno dei lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena
Decreto Covid: ecco le nuove regole
Il testo del decreto è stato modificato in alcuni punti, specie negli articoli in cui si fa riferimento al lavoro agile, ai congedi per i genitori e al bonus baby-sitting da usufruire in periodo di pandemia. Ecco cosa prevede la nuova legge e quali sono i principali cambiamenti introdotti
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LAVORO AGILE - Il dipendente, genitore di un figlio minore di 16 anni, può svolgere - alternativamente all'altro genitore - la propria attività in modalità agile per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione dell'attività in presenza sia didattica che educativa
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Dunque, tale possibilità vale non solo in relazione all'attività propriamente didattica (circostanza già contenuta nella prima versione del testo), ma ora anche per doposcuola e laboratori frequentati dai figli
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Il lavoro in modalità agile può essere svolto anche per tutta la durata dell'eventuale infezione da coronavirus del figlio o del suo periodo di quarantena disposto dall'Asl competente

FIGLI CON DISABILITÀ - Nel decreto-legge è stato poi introdotto un comma che riconosce il diritto al lavoro agile ad entrambi i genitori che hanno figli - di ogni età - con disabilità accertata, con disturbi dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali

Il diritto persiste anche in caso di malattia da Covid-19 o quarantena del figlio con disabilità, nonché per la durata della sospensione dell'attività didattica o educativa e anche in caso di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale da lui frequentato
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CONGEDO LAVORATIVO - Se l'attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il dipendente con un figlio minore di 14 anni può astenersi dal lavoro - alternativamente all'altro genitore - per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione dell'attività in presenza sia didattica che educativa

Come nel caso del lavoro agile, anche qui la novità riguarda il doposcuola e laboratori frequentati dal figlio. Il congedo vale anche per infezione da coronavirus del figlio o del suo periodo di quarantena imposto dall'Asl

In caso di figli di ogni età con disabilità, il congedo viene riconosciuto a entrambi i genitori per la durata dell'infezione da coronavirus o della querantena del figlio, nonché per la durata della sospensione dell'attività didattica o educativa e per la chiusura del centro diurno a carattere assistenziale da lui frequentato

CONGEDO GIORNALIERO O ORARIO - Altra novità: il nuovo testo prevede che il congedo lavorativo possa essere fruito in forma giornaliera od oraria

BONUS BABY-SITTING - Per quanto riguarda il bonus baby-sitting, la platea dei destinatari si amplia: ora il contributo di massimo 100 euro a settimana per i servizi di cura dei figli viene riconosciuto anche a poliziotti e assistenti sociali

I BENEFICIARI - Il bonus spetta a chi ha figli minori di 14 anni, anche con disabilità, per l'acquisto di servizi di baby-sitting in caso di sospensione della didattica in presenza o eventuale infezione/quarantena da Covid-19

LE CATEGORIE - Il bonus è destinato ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, ai lavoratori autonomi e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

SANITARI - Il bonus spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, "appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari"

Sono quindi compresi - tra gli altri - medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari e assistenti sociali