
Ecobonus 2021, detrazioni del 110%, 65% e 50%: spese ammesse, limiti e requisiti
Anche per tutto il 2021 restano in vigore le agevolazioni per lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Ecco tutto quello che c'è da sapere, dai lavori con i quali è possibile accedere fino alla documentazione da presentare e con quali scadenze

L’ecobonus, la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è valido anche nel 2021. Si tratta di una detrazione fiscale Irpef ed Ires e sono previste tre diverse aliquote: 110, 65 e 50%, in base alle diverse tipologie di lavori che si vanno a effettuare
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Intanto Camera e Senato hanno da poco approvato delle linee di indirizzo del Recovery Plan (PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) che prevederebbero una proroga del Superbonus 110% al 2023 e un Bonus ristrutturazioni con aliquota unica al 75%. Sulla base di queste indicazioni il Governo dovrà redigere la versione definitiva del PNRR

Secondo una proposta del Senato, il bonus potrebbe essere semplificato e portato a un'unica aliquota del 75% che unificherebbe tutte le agevolazioni. La platea potrebbe inoltre essere allargata

BONUS 110% - La detrazione fiscale del 110%, detto anche “superbonus”, è stata introdotta dal decreto Rilancio ed è stata poi modificata in alcuni aspetti dalla Legge di Bilancio 2021
Bonus ristrutturazioni, regole per immobili censiti in categoria F/4Il superbonus è previsto per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per interventi di isolamento termico delle superfici, per la coibentazione del tetto, per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti per il riscaldamento dell’acqua
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La possibilità di accedere all’ecobonus del 110% anche per i lavori di coibentazione del tetto è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021

SUPERBONUS, I LIMITI DI SPESA - I limiti di spesa per accedere al bonus 110% vanno dai 15mila (per singola unità immobiliare, per esempio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) ai 50mila euro (per esempio per gli interventi di isolamento termico per edifici unifamiliari), in base alla tipologia di intervento e al tipo di edificio su cui viene realizzato

Entrano nell’ambito del superbonus anche i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone con più di 65 anni

Accedono all’ecobonus del 110% anche i lavori “trainati”, ovvero specifici tipi di spese eseguite congiuntamente a quelle che possono accedere al superbonus 110% o a lavori ammessi al sismabonus del 110%. Tra queste rientrano tutte le spese ammesse all’ecobonus ordinario del 65 e del 50%

Tra i “lavori trainati” anche gli impianti fotovoltaici, nel limite di spesa di 48mila euro, e l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Gli adempimenti per accedere al bonus 110% sono: un APE prima e dopo i lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta). E poi il rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. A questi, si aggiungono gli adempimenti ordinari relativi all’ecobonus 2021, tra cui l’invio della comunicazione Enea

SUPERBONUS, FINO A QUANDO - Il superbonus del 110% potrà essere applicato alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Il termine è esteso fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno sono eseguiti lavori pari almeno al 60% del progetto
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Le agevolazioni per altri lavori di riqualificazione energetica, se non eseguite congiuntamente ai lavori trainanti elencati in precedenza, restano al 65% e al 50%

BONUS 65% - La detrazione al 65% è accessibile con lavori per: riqualificazione energetica globale, coibentazione, collettori solari

La detrazione massima per lavori di riqualificazione energetica è di 100mila euro, così come per l’installazione di collettori solari. Per interventi di coibentazione invece è di 65mila euro
BONUS 50% - La detrazione al 50% è ottenibile con interventi che riguardano l’involucro edilizio (sostituzione di finestre comprensive di infissi e installazione di schermature solari) e per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale e di quello per la produzione di acqua calda sanitaria (caldaie)

La detrazione massima per finestre e schermature solari è di 60mila euro. Per impianti di climatizzazione invernale e caldaie è di 30mila euro
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CHI PUO’ OTTENERE L’ECOBONUS - L’ecobonus può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile oggetto di lavori finalizzati al risparmio energetico

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono: i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Sono comprese anche persone fisiche, e cioè i titolari di un diritto reale sull’immobile (condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini...)

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti

COME VANNO PAGATE LE SPESE – Il metodo di pagamento da utilizzare per le spese detraibili con l’ecobonus cambia in base al tipo di contribuente: per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Per i contribuenti titolari di reddito d’impresa il bonifico non è obbligatorio ma serve conservare un’idonea documentazione per la prova delle spese

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE D’IMPOSTA - In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’ecobonus del 110, 65 e 50%, anche quest’anno si potrà optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta

La comunicazione di cessione del credito per i bonus ordinari, e in riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o da un intermediario

Per il bonus 110%, invece, è esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità a comunicare la cessione del credito

Per i lavori sulle parti comuni del condominio rientranti nei bonus ordinari, a inviare la comunicazione sarà l’amministratore, direttamente o tramite un intermediario

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al superbonus del 110%, la comunicazione può essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario
Prima di comunicare di voler cedere il credito d’imposta, il contribuente o il condominio che intende accedere al superbonus 110% dovrà inviare l’asseverazione all’Enea sul rispetto dei requisiti e della congruità delle spese, inviata dal tecnico abilitato

La comunicazione per la cessione del credito dovrà essere preceduta dalla trasmissione dell’asseverazione anche in questi casi: lavori di isolamento termico degli edifici, sostituzione della caldaia in condominio così come in edifici unifamiliari, per ulteriori lavori “trainati” di riqualificazione energetica ammessi al superbonus del 110%

LA COMUNICAZIONE ENEA – Un altro adempimento importante è la comunicazione Enea delle spese effettuate, che deve essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori, ed è obbligatoria non solo per il superbonus 110%, ma anche per la detrazione del 50 o 65%
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’ecobonus bisognerà inviare all’Enea i seguenti dati: dati anagrafici del beneficiario, informazioni relative all’immobile oggetto di intervento, tipologia di intervento. Sul sito di Enea è presente un vademecum apposito per la compilazione della documentazione