
Il decreto Rilancio ha previsto che il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, nel 2020, sia pari al 50%. L'agevolazione può essere richiesta solo per spese pubblicitarie effettuate su radio, televisioni e giornali quotidiani e periodici

Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
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La normativa è stata modificata dal decreto Rilancio, che ha reso meno restrittivi i parametri di accesso, eliminando il requisito dell’aumento dell’1% degli investimenti pubblicitari realizzati tra il 2020 e il 2019 sugli stessi mezzi d’informazione
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Sempre il decreto Rilancio ha previsto che il credito d'imposta sia del 50% del valore degli investimenti effettuati, invece che del 75% come l'anno scorso
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Solo per il 2020, il termine ultimo per l'invio delle domande per ottenere il bonus pubblicità, è il 30 settembre. Per l’ammissione all'agevolazione, la normale procedura prevede invece la presentazione telematica, dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”

Le domande presentate sino a tutto il 31 marzo 2020 restano valide e a queste si aggiungono quelle che verranno mandate dal 1° fino al 30 settembre

Per accedere al bonus pubblicità, anche per l’anno 2020, è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate bisogna seguire un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Sempre sul sito istituzionale del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili il modello telematico e le relative istruzioni per la compilazione

Il bonus pubblicità è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su: emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali; giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale

Altri requisiti necessari per ottenere l'agevolazione sono che le emittenti radiofoniche e televisive devono essere registrate presso il Registro degli operatori di comunicazione; i giornali devono essere iscritti presso competente Tribunale, oppure presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile

Sono invece escluse le spese per grafiche pubblicitarie su cartelloni fisici; volantini cartacei periodici; pubblicità su cartellonistica; pubblicità su vetture o apparecchiature; pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social o piattaforme online e banner pubblicitari su portali online

Il bonus può essere richiesto anche per gli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato

Tra gli investimenti inclusi nel credito d'imposta ci sono anche le pubblicità sui siti delle agenzie di stampa, sempre purché l'agenzia sia registrata come testata e abbia un direttore responsabile

Nel caso in cui le risorse disponibili predisposte per coprire il numero di richieste del bonus pubblicità non dovessero essere sufficienti, si dovrà procedere alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale

Al momento dell'invio della comunicazione telematica non deve essere allegato alcun documento o dichiarazione sostitutiva. Il richiedente è però tenuto a conservare e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda. Ossia: fatture e attestazioni sull'effettuazione delle spese sostenute