
Regole zona rossa, dal ricongiungimento all'attività sportiva: ecco cosa si può fare
Dalle seconde case agli spostamenti per raggiungere il partner, ma anche visite ai nonni o la partecipazione ai funerali: ecco quando è possibile muoversi in base alle restrizioni dell’ultimo decreto, imposte per contenere la terza ondata di coronavirus

L’ultimo decreto legge ha stabilito le regole da rispettare nelle varie fasce di colore fino al prossimo 6 aprile. Diverse regioni sono già in zona rossa con le conseguenti restrizioni che varranno per tutta Italia nei giorni 3, 4 e 5 aprile per le festività pasquali
Coronavirus, le regole della zona rossa: cosa si può fare e cosa no
Fino al 6 aprile 2021, in zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma) oppure per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
Zona rossa e seconde case fuori regione: le regole per gli spostamenti
Tuttavia, come precisano le Faq pubblicate dal governo, sono diverse le ulteriori concessioni che permettono ai cittadini di spostarsi anche in zona rossa
Regioni e province in zona rossa, regole e restrizioni locali: la mappa
È possibile per esempio raggiungere il coniuge o il partner se vive in una città o in una regione diversa per esigenze di lavoro i per altri motivi. Questo purché il luogo scelto per il ricongiungimento coincida con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione
Autocertificazione per gli spostamenti, il modulo in PDF da scaricare
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”: dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case"

Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è consentito raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile

La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione

È possibile spostarsi per un genitore separato o divorziato per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, anche tra Regioni e tra aree di rischio differenti

Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori

È possibile spostarsi per assistere parenti o amici non autosufficienti, purché si tratti di condizione di necessità. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma

Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste

È possibile - ma fortemente sconsigliato - accompagnare i figli dai nonni, ma solo in caso di estrema necessità se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i bambini con sé per ragioni di forza maggiore. In ogni caso, ricorda il governo, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi

È consentito spostarsi ai volontari della protezione civile dal Comune in cui si trovano per prestare la attività nell'ambito della gestione dell'emergenza. Allo stesso modo possono spostarsi i volontari di associazioni che svolgono attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido

È possibile spostarsi tra regioni per fare un atto pubblico notarile di compravendita: lo spostamento è configurabile tra quelli fatti per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto scegliendo sempre il più vicino a casa. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro

È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare ai funerali di parenti stretti purché con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi. In particolare, la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza

È consentito spostarsi, anche al di fuori del Comune di residenza, per lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione. La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative

È consentito accompagnare una persona che debba effettuare uno spostamento giustificato dai motivi previsti dal decreto ma che non abbia la possibilità di condurre un mezzo privato. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale

Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza

Esclusivamente nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro

Va ricordato inoltre che si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali