Suicidio assistito Massimiliano Scalas, chiesta archiviazione per Cappato e due attiviste
CronacaSecondo il procuratore di Como Massimo Astori, non vi fu alcuna "aggressione" al bene "vita" né in astratto né in concreto. Quello del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e delle due attiviste Chiara Lalli e Felicetta Maltese fu "un atto di solidarietà materiale verso una scelta già definita"
La procura di Como ha chiesto l'archiviazione dell'indagine a carico di Marco Cappato, tesoriere e rappresentante dell'Associazione Luca Coscioni, e delle due attiviste Chiara Lalli e Felicetta Maltese che accompagnarono in Svizzera Massimiliano Scalas, musicista toscano 44enne malato di sclerosi multipla morto l'8 dicembre in seguito ad autosomministrazione di un farmaco letale.
Le motivazioni della procura
Secondo la Procura - competente per territorio, poiché Cappato, Scalas e i volontari che li accompagnavano varcarono il confine alla dogana comasca di Chiasso - non vi fu alcuna "aggressione" al bene "vita" né in astratto né in concreto, se non da parte della malattia. Per questo il contributo fornito dai tre indagati si tradusse "in un atto di solidarietà materiale verso una scelta già definita", quella del malato di porre fine alle sue sofferenze. "Ipotizzare una pena in tal caso appare fuori dal circuito costituzionale, significherebbe sottoporre a sanzione soggetti estranei a contesti lesivi di diritti altrui" perché "verrebbe punita ingiustamente una condotta che agevola niente di più di quanto già adeguatamente e liberamente ponderato dal malato" che soffriva "sofferenze fisiche e psichiche intollerabili".
Il punto controverso, scrive il procuratore capo Massimo Astori, era "che Scalas non fruiva di trattamenti di sostegno sanitario vitale nella nozione tradizionalmente accolta al momento dei fatti, non gli erano stati proposti e non li aveva né richiesti né mai interrotti". Un elemento fondamentale, quello del sostegno per restare in vita, per poter chiedere il suicidio assistito alla luce dei criteri stabiliti dalla sentenza Dj Fabo che rappresenta ancora il caposaldo di ogni discussione sul fine vita in attesa di un intervento del legislatore che ancora manca, come sottolineato da Astori ("l'inerzia ha alimentato un difficile e gravoso compito interpretativo").
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Il ricorso alla Consulta del gip di Firenze
In questo senso, determinante per la richiesta della procura di Como, è stata la pronuncia della Corte Costituzionale davanti a una richiesta inoltrata il 17 gennaio 2024 dal gip di Firenze, che chiese "se subordinare la non punibilità del suicidio assistito alla condizione che la persona fosse tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" potesse ritenersi costituzionale. La Consulta rispose sottolineando che "i trattamenti di sostegno vitale devono ritenersi sussistenti anche se rifiutati dalla persona malata" e che quindi "il diritto di accesso all'aiuto al suicidio è riconosciuto non solo a coloro che hanno accettato di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale e che decidono di interromperli, ma anche a coloro che li rifiutano".
Un altro caso nel 2026
In un altro caso del 2026, riguardante due persone malate accompagnate in Svizzera da Marco Cappato, il gip di Milano aveva di fatto confermato l'orientamento archiviando le accuse per il tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni' evidenziando che il trattamento di sostegno vitale era stato da entrambi rifiutato "in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione".
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"Nessun inquinamento della volontà"
Con la morte di Scalas dunque, non vi è stato "nessun inquinamento della volontà del suo titolare, che ha operato scelte mirate e personali, dapprima esercitando il rifiuto consapevole di specifiche cure mediche e infine manifestando e attuando la volontà di por fine, in attesa di morte certa, alle sue sofferenze. Il contributo materiale posto in essere dagli indagati, semplice supporto, va allora visto come atto privo di intrinseca e concreta offensività, essendosi tradotto in un atto di solidarietà (materiale) verso una scelta già definita. Ipotizzare una pena in tal caso appare fuori dal circuito costituzionale, significherebbe sottoporre a sanzione soggetti estranei a contenuti e contesti lesivi di diritti altrui". Infine il procuratore si sofferma sull'esistenza di "un diritto a morire" e spiega che "non è riconosciuto e riconoscibile". Eppure, nei fatti c'è alle condizioni precisate dalle sentenze di questi anni. "Se non forme del 'diritto di morire', come altro si possono chiamare, fuor di metafora, queste opzioni offerte a un malato gravemente sofferente e condannato a morte certa? - si chiede Astori -. In assenza di abusi di terzi, pericoli, suggestioni, condizionamenti, senza quella necessità di protezione dei soggetti vulnerabili cosa si tutela e cosa si vieta?".