Fine vita, gip Milano archivia posizione Cappato su due casi: non fu aiuto al suicidio
CronacaLa gip di Milano ha riconosciuto che nei due casi in cui Cappato aveva accompagnato in Svizzera due malati non si trattò di aiuto al suicidio, ma di situazioni in cui i trattamenti prospettati avrebbero rappresentato “accanimento terapeutico”. Per questo ha disposto l’archiviazione delle inchieste
Archiviate due inchieste per aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato. La decisione è stata presa dalla gip di Milano Sara Cipolla, che ha accolto la richiesta della procura alla luce di una recente sentenza della Consulta del 2025 sul fine vita. Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si era autodenunciato nel 2022 per aver accompagnato alla clinica Dignitas di Zurigo due persone che avevano scelto il suicidio assistito: Elena, 69enne veneta malata terminale di cancro, e Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. Per la giudice, nei due casi il trattamento di sostegno vitale era "accanimento terapeutico".
Le decisione della gip
Nel provvedimento la gip scrive che, in entrambi i casi "il requisito del trattamento di sostegno vitale, nella portata precisata dalla Corte costituzionale, deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato” e "da entrambi rifiutato in quanto inutile, espressivo di un 'accanimento terapeutico' secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione". Nello specifico, per Elena si trattava di “un nuovo ciclo di chemioterapia” e per Romano del “posizionamento Peg” per l'alimentazione artificiale.
Il quadro giuridico e il ruolo della Corte costituzionale
Mentre in Italia manca ancora una legge sul fine vita, nel settembre 2023 l’aggiunta Tiziana Siciliano, oggi in pensione, e il pm Luca Gaglio avevano proposto un’interpretazione più ampia della sentenza della Corte costituzionale del 2019 sul caso dj Fabo. Secondo i magistrati, il malato terminale può scegliere di essere aiutato a morire anche se non è attaccato a macchine che lo tengono in vita, se questo tipo di trattamento rappresenterebbe solo "accanimento terapeutico".
In questi casi, avevano sostenuto i pm, chi dà supporto al malato non è punibile. Tesi accolta dalla gip che prima, però, aveva sollevato la questione davanti alla Consulta.
Il precedente del dj Fabo
Un passaggio decisivo in questa vicenda risale al caso di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo. Fu proprio Marco Cappato ad accompagnarlo in Svizzera per il suicidio assistito, dando origine al procedimento giudiziario che, dopo un’imputazione coatta e un processo a Milano, si concluse con la sentenza della Corte costituzionale del 2019. In quella decisione la Consulta aprì la strada al suicidio assistito ponendo 4 paletti: il malato che ne fa richiesta deve essere affetto da patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenuto in vita artificialmente da trattamenti di sostegno vitale. Proprio quest’ultimo requisito non era presente nei casi di Elena e Romano.
L’interpretazione dei pm e la sentenza del 2025
I pm della Procura diretta da Marcello Viola, però, hanno ritenuto di dare una "lettura costituzionalmente orientata" del reato di aiuto al suicidio, alla luce "degli articoli 2 e 32" della Costituzione, ossia quelli sui diritti inviolabili dell'uomo e sul diritto alla salute, della "sentenza" della Consulta del 2019 e della legge 219 del 2017 sul consenso informato. In particolare, i pm hanno richiamato i casi in cui il paziente "rifiuti trattamenti" che "si rallenterebbero il processo patologico e ritarderebbero la morte senza poterla impedire, ma sarebbero futili o espressivi di accanimento terapeutico". Nel maggio 2025 è poi arrivata una nuova sentenza della Corte costituzionale, sulla quale si è basata la decisione della giudice milanese.