Introduzione
Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sul nuovo ordinamento forense. Tante le novità, a partire dall'obbligo di giuramento per gli avvocati. Viene inoltre rafforzata la disciplina del segreto professionale. Gli avvocati sanzionati, esclusi i radiati, potranno ottenere la riabilitazione, ma per una sola volta. "Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate si considerano esclusive dell'avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all'attività giurisdizionale", si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, secondo cui "la delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense, e rafforzando la disciplina del segreto professionale”.
Quello che devi sapere
Il carattere personale dell’incarico
Il ddl conferma "il carattere personale dell'incarico, anche quando l'avvocato opera all'interno di un'associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell'equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale”.
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Lo svolgimento della professione in forma collettiva
In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali - si spiega nel comunicato di Palazzo Chigi - vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un'associazione possa essere qualificata come 'forense' solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all'interno di queste strutture.
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Come funzionano le società tra avvocati
Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all'albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati”.
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Come funzionano le reti professionali
Secondo il comunicato, "un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo
La collaborazione continuativa
La riforma interviene anche sull'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d'opera professionale intellettuale per favorire l'accesso al mercato e preservare l'autonomia e l'indipendenza dell’avvocato"
L’aggiornamento e la formazione professionale
Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell'aggiornamento professionale, "mantenendo l'obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi". Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività 'compatibili' con la professione di avvocato. A tal fine, si legge nella nota, "vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo
Insegnamento ed enti pubblici
Viene confermata la compatibilità con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l'iscrizione all'albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell'ente di appartenenza
L’obbligo di polizza e l’Esame di Stato
Confermato l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, con l’introduzione di un “tetto” ai massimali aggiornato dal ministero della Giustizia ogni cinque anni. Il Ddl interviene poi sui tirocini e sull'esame di Stato per l'accesso alla professione forense: quest'ultimo dovrà svolgersi in un'unica sessione annuale, con due prove scritte e una prova orale. Ripristinato infine l’istituto del giuramento dell’avvocato.
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