
Dpcm gennaio 2021, le regole sui ricongiungimenti per coniugi, partner e fidanzati
Nelle nuove Faq del governo viene spiegato in quali casi i coniugi e i partner possono riunirsi. Non viene mai usato il termine "fidanzati" e non c'è riferimento alle coppie stabili che non convivono. Chiarite le modalità sulle visite e gli incontri con i famigliari. Ecco tutto quello che si può e non si può fare

Nelle nuove Faq del governo sono contenuti i chiarimenti sui ricongiungimenti che riguardano coniugi e partner, oltre che quelli sulle visite e gli incontri con famigliari. Da precisare che vengono utilizzati i termini "coniugi" e "partner" e mai quello di "fidanzati", senza riferimento alle coppie stabili che non convivono. Ecco tutto quello che si può e non si può fare
Covid, dagli spostamenti alle regole per le seconde case. LE FAQ
CONIUGI E PARTNER IN CITTÀ DIVERSE - Per le coppie che vivono in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi), sarà possibile possibile stare insieme solo se "il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione"
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Il governo fa un esempio preciao: "Le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione"
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CONIUGI E PARTNER IN REGIONI DIVERSE - Dubbi anche sulla situazione che vede un membro della coppia che lavora in una Regione e risiede in un’altra, mentre l'altro partner lavora in una terza Regione. Uno dei coniugi, chiarisce palazzo Chigi, può spostarsi per raggiungere il partner "soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia"
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SPOSTAMENTI PER VISITE PER ASSISTENZA CON PARTNER - Il governo ha inoltre chiarito che lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse. "Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie". E, per eventuali accompagnatori, si sottolinea: "Di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste"

SPOSTAMENTI PER RAGGIUNGERE FIGLI MINORENNI PRESSO L'ALTRO GENITORE - Sempre in ambito famigliare, le faq chiariscono anche che "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti"

Nelle Faq vengono inoltre chiariti nuovamente i concetti di residenza, abitazione e domicilio proprio in relazione alle regole sugli spostamenti e sui ricongiungimenti

La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale
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Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Può essere diverso dalla residenza

Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. "Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità", si legge nelle faq