
Covid, le multe previste per chi viola il Dpcm di Natale: si va dai 400 ai 3mila euro
Il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare nella quale si chiarisce quali sono le sanzioni alle violazioni delle norme di contenimento, in particolare con riferimento ai divieti di spostamento introdotti nel periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021

Il ministero dell'Interno ha inviato una circolare alle prefetture in cui si precisano le sanzioni previste in caso di violazione del divieto di spostamenti introdotto con il Dpcm del 3 dicembre
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Il capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi ha precisato che, in particolare con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, si applicano le sanzioni previste dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020
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Le multe interessano tutte le norme di contenimento previste per contrastare la diffusione del Covid-19, nello specifico durante il periodo delle festività natalizie
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Un'intensificazione dei controlli è già stata prevista, in particolare nelle giornate come il 24-25-26 dicembre e 1 e 6 gennaio, anche con l'uso di droni, come era avvenuto anche nel periodo pasquale
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Per quanto riguarda le sanzioni, nell'art.4 della legge n.19/2020 si legge che il mancato rispetto delle misure di contenimento "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”
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Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo

Alle violazioni accertate si applica anche la possibilità del pagamento in misura ridotta

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima

Multe da 400 fino a 3mila euro sono previste anche per le violazioni riguardo alle chiusure delle attività, come negozi o palestre, alle quali si applica anche la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni

All'atto dell'accertamento delle violazioni, si legge nell'art.4 della legge n.19/2020, "ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni”

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione

La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, invece, è punita con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000