Juventus, le motivazioni del Collegio di Garanzia sulla sentenza plusvalenze

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Sono state pubblicate le motivazioni sulla sentenza dello scorso 20 aprile. Si legge che la quanto motivato dalla corte Figc, che aveva dato il -15 ai bianconeri in classifica, è “carente”. La decisione sul ricorso è lunga oltre 70 pagine. Ora si attende una nuova pronuncia della Corte di Appello Federale

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La sentenza del -15 alla Juve per le plusvalenze è "carente" nella sua spiegazione "laddove la Corte Federale ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, 'consapevolezza diffusa'" dei consiglieri d'amministrazione senza delega. È questo uno dei punti delle oltre 70 pagine di motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia sul ricorso Juve, pubblicate oggi. Il Collegio "ha censurato una pronuncia di merito, accogliendo il motivo di gravame", e ha rinviato alla Figc per una nuova formulazione. "Il venir meno, per vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette anche sulla sanzione complessiva".

Cosa dicono le motivazioni

La Corte Federale d'Appello della Figc dovrà riesaminare la posizione di alcuni dirigenti (in particolare, gli amministratori senza delega) e di conseguenza decidere quale sanzione sportiva infliggere alla Juventus. È questo l'elemento che il 20 aprile scorso ha portato il Collegio di Garanzia a rinviare alla Corte federale d'appello la valutazione sul caso plusvalenze, cancellando, per il momento, i 15 punti di penalizzazione che erano stati inflitti al club bianconero. Per il Collegio di Garanzia, infatti, la sentenza d'appello, resa a carico degli amministratori privi di deleghe operative, "è carente nella propria parte motiva laddove la Corte Federale - con motivazione da ritenere apparente - ha fatto riferimento ad una generica, ma indimostrata, 'consapevolezza diffusa', ovvero ad una asserita condivisione, da parte di detti amministratori, dei concreti dettagli e delle finalità delle operazioni sportive scrutinate, omettendo di fornire adeguato supporto motivazionale di tali affermate ed indimostrate circostanze".

Collegio Garanzia: carente motivazione Corte Figc

"Del resto - si legge nelle motivazioni del Collegio di Garanzia - il medesimo Procuratore FIGC, in sede di deferimento, ha compiutamente riferito di una esigenza di "dosimetria sanzionatoria" che impone una diversa valutazione del comportamento tenuto in sede sportiva da quello tenuto in ambito societario ai fini della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Il necessario rapporto di proporzione fra lo specifico comportamento tenuto e la sanzione irrogata è ormai acquisito pacificamente nell’elaborazione della giurisprudenza anche costituzionale, costituendo logica espressione dei criteri di uguaglianza e ragionevolezza della sanzione e imponendo al giudice di procedere a una valutazione dosimetrica ispirata ai due predetti criteri”.

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Collegio garanzia: sistematiche condotte non corrette

"Gli atti trasmessi dalla Procura di Torino e acquisiti dalla Procura Federale hanno solo consentito di dare piena contezza del sistema che era stato posto in essere dai deferiti per alterare le operazioni di trasferimento dei calciatori con plusvalenze sostanzialmente sganciate dai valori di mercato e con alterazione delle evidenze contabili. Dalla nuova documentazione acquisita è emerso con chiarezza che tali alterazioni non erano frutto di operazioni isolate, ma vi era una preordinata sistematicità delle condotte, con il "disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori" e "l'assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio”, si legge in un passo contenuto nelle motivazioni della sentenza con cui il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite ha rinviato alla Corte di Appello Federale la posizione della Juventus e dei suoi ex dirigenti nel processo plusvalenze dopo la penalizzazione di 15 punti. Ribadito che "non è, quindi, mutato il thema decidendum, come sostengono i ricorrenti, ma è il quadro probatorio emerso dai documenti trasmessi dalla Procura che si è rafforzato in modo decisivo (e con elementi nuovi e non conosciuti), tanto da poter giustificare la richiesta di revocazione della sentenza di assoluzione già emessa sulla base del materiale probatorio all'epoca a disposizione della Procura Federale e sulla base del quale gli organi della Giustizia Federale avevano pronunciato l'assoluzione dei ricorrenti", a parere del Collegio che "dai nuovi elementi emersi e, quindi, dai nuovi "fatti" che hanno giustificato la revocazione della precedente sentenza di assoluzione, si è potuto rilevare l'esistenza di comportamenti non corretti "sistematici e ripetuti", frutto di un disegno preordinato di alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori, che hanno prodotto chiari effetti (che erano voluti dagli stessi attori) sui documenti e sui valori contabili della società e, quindi, considerata la rilevanza degli elementi emersi, anche sulla sua leale partecipazione alle competizioni sportive".

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