Prescrizioni mediche, il Tar ribadisce l'autonomia del medico di base: cosa cambia

Salute e Benessere
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Introduzione

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 11984 del 2026, ha annullato una parte della delibera della Regione Lazio sulle liste d'attesa che imponeva al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta di trasformare in ricetta elettronica le prescrizioni formulate da specialisti di strutture private accreditate non abilitate all'emissione della prescrizione dematerializzata. Per i giudici, la prescrizione è un atto professionale che richiede una valutazione clinica autonoma e non può ridursi a un semplice adempimento amministrativo. Ecco cosa prevede la sentenza e quali sono le conseguenze.

Quello che devi sapere

Le motivazioni del Tar

Secondo il TAR, pur essendo pienamente legittimo l'obiettivo perseguito dalla Regione di migliorare l'accesso alle prestazioni sanitarie e ridurre i tempi di attesa, tale finalità non può essere raggiunta comprimendo l'autonomia professionale del medico prescrittore. I giudici hanno infatti ribadito che la prescrizione sanitaria non costituisce un semplice adempimento amministrativo, ma rappresenta un atto professionale strettamente collegato all'attività diagnostica e terapeutica del medico. Per questo motivo non può essere ridotta a una mera formalizzazione di una decisione assunta da un altro professionista.

 

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Le ragioni alla base della procedura annullata

Il ricorso era stato presentato dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Lazio, che avevano contestato la procedura ritenendola lesiva dell'autonomia e della responsabilità del medico di famiglia. Il Tribunale amministrativo ha accolto questa impostazione, osservando che il sistema previsto dalla delibera regionale introduceva un vero e proprio automatismo prescrittivo. Nella motivazione della sentenza si legge infatti che tale meccanismo avrebbe finito per "svuotare completamente la funzione del medico di medicina generale", costringendolo, di fatto, a convertire in ricetta elettronica una decisione presa da un altro sanitario senza poter esercitare il proprio giudizio professionale. Secondo il TAR, una simile impostazione contrasta con i principi che regolano l'attività medica, poiché ogni prescrizione comporta l'assunzione di una responsabilità diretta da parte del professionista che la sottoscrive.

 

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Il ruolo del medico di famiglia resta centrale

La decisione chiarisce che il medico di medicina generale non può limitarsi a recepire automaticamente le indicazioni formulate dallo specialista. Prima di emettere una prescrizione è chiamato a effettuare una propria valutazione clinica, verificando che la richiesta sia appropriata rispetto alle condizioni complessive del paziente. Questa analisi deve tenere conto della storia clinica dell'assistito, delle patologie eventualmente già presenti, delle terapie in corso, delle possibili controindicazioni, delle interazioni farmacologiche e dell'eventuale esistenza di soluzioni terapeutiche alternative. Solo al termine di questa verifica il medico può decidere se procedere con la prescrizione oppure ritenerla non adeguata al caso specifico.

A chi spetta la responsabilità professionale

La sentenza sottolinea inoltre che la responsabilità professionale dell'atto prescrittivo rimane integralmente in capo al medico che firma la ricetta, anche quando la richiesta iniziale proviene da uno specialista. Proprio perché la responsabilità non viene trasferita a chi ha formulato l'indicazione, il professionista deve poter conservare la piena libertà di valutare autonomamente il caso clinico e assumere la decisione finale.

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I riferimenti normativi richiamati dai giudici

Per sostenere questa interpretazione, il TAR richiama anche l'Accordo collettivo nazionale della medicina generale, che riconosce al medico la facoltà di rilasciare prescrizioni esclusivamente sulla base della propria valutazione professionale. Viene inoltre richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale l'autonomia decisionale del medico e la conseguente responsabilità delle scelte terapeutiche rappresentano principi fondamentali dell'esercizio della professione sanitaria. Secondo il Tribunale, questi principi impediscono che il medico di famiglia venga trasformato in un semplice esecutore materiale delle indicazioni provenienti da altri professionisti, poiché ogni prescrizione deve sempre essere il risultato di una valutazione clinica autonoma.

Quali conseguenze possono esserci per i pazienti

La pronuncia del TAR non introduce nuovi adempimenti burocratici né modifica direttamente le modalità con cui vengono rilasciate le prescrizioni su tutto il territorio nazionale. La decisione riguarda infatti una specifica procedura organizzativa adottata dalla Regione Lazio nell'ambito della gestione delle liste d'attesa. Tuttavia, il principio affermato dai giudici potrebbe avere effetti più ampi sul modo in cui vengono interpretati i rapporti tra medici di medicina generale e specialisti. Nei casi in cui sia richiesta la sottoscrizione di una prescrizione da parte del medico di famiglia, quest'ultimo dovrà continuare a esercitare un'autonoma valutazione clinica e non potrà essere obbligato a limitarsi alla mera trascrizione delle indicazioni ricevute. 

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Cosa cambia per le regioni

La sentenza precisa, infine, che le amministrazioni regionali possono certamente adottare strumenti organizzativi per migliorare l'efficienza del Servizio sanitario e contenere i tempi di attesa, ma tali interventi non possono incidere sulla libertà diagnostica e terapeutica del medico né svuotare di contenuto la responsabilità professionale che accompagna ogni atto prescrittivo.

 

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