Corte Ue: per le bevande di soia non si usi la parola "latte"
Salute e BenessereLa denominazione va riservata a prodotti di origine animale e questo vale anche per yogurt e formaggi. Ratificata così a livello europeo una norma già vigente sul mercato italiano
I prodotti di natura esclusivamente vegetale non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni come "latte", "crema di latte", "panna", "formaggio" e "burro". Tutti termini che il diritto europeo riserva solo ai prodotti di origine animale. A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia Ue, la quale ha aggiunto nel proprio pronunciamento che "ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione".
La questione sollevata da un'azienda tedesca
Per scoprire l’origine del pronunciamento della Corte europea bisogna spostarsi in Germania. Il "Verband sozialer wettbewerb", un’associazione tedesca avente l’obiettivo specifico di contrastare la concorrenza sleale, ha intentato un’azione inibitoria nei confronti della Tofu town, azienda che produce e distribuisce alimenti vegetariani e vegani. L’associazione ha ritenuto, infatti, che denominazioni come "formaggio vegetale" o "burro di tofu" utilizzati dall’azienda per scopi promozionali violassero la normativa Ue sulle denominazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari. Che prevede l’utilizzo di questi termini solo per gli alimenti di origine animale. Di contro, la risposta della Tofu town è stata che diciture come "burro" o "cream" non sono state utilizzate in maniera isolata, ma sempre associate a termini che rimandassero all’origine vegetale dei prodotti in questione. Per dirimere la questione, la giustizia tedesca ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia europea di fornire un’interpretazione della norma.
L'interpretazione della Corte di Giustizia europea
Il pronunciamento della Corte di Giustizia europea in merito alla questione sollevata in Germania è stato chiaro: le denominazioni lattiero-caseari "non possono essere legittimamente impiegate per designare un prodotto puramente vegetale". Non solo. Anche la giustificazione della Tofu town non è stata ritenuta legittima. "L’aggiunta di indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, come quelle utilizzate dalla Tofu town, non influisce su tale divieto". Esistono poche eccezioni alla norma ed espressamente previste da una decisione del 2010 della Commissione Europea che ne ha fornito un elenco. Tra queste, ad esempio, il prodotto tradizionalmente denominato "crème de riz" francese, termine tradizionalmente utilizzato oltralpe per la farina di riso. La circostanza, invece, non ricorre né nel caso del tofu né della soia. Anche in Italia funziona già così per i prodotti esclusivamente vegetali la cui natura va indicata chiaramente al consumatore: sui banchi dei supermercati si hanno quindi denominazioni come "bevande di soia", "a base di soia" e così via. Le eccezioni, come previsto dalla Ue, riguardano quegli alimenti la cui denominazione sia chiaramente utilizzata per descrivere una qualità caratteristica del prodotto. È il caso, ad esempio, del latte di mandorle, del latte di cocco e del burro di cacao.