Assalto Cgil, Cassazione: Castellino sorvegliato speciale, rifiuta norme convivenza civile

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Lo si legge nel verdetto che motiva la conferma della sorveglianza per Giuliano Castellino, leader della formazione neofascista Forza Nuova che nell’ottobre 2021 guidò l’assalto alla Cgil, per i disordini no-vax del 2020

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Sono "sussistenti tutti i requisiti per l'adozione della misura di prevenzione" della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per tre anni con obbligo di soggiorno nella capitale, nei confronti di Giuliano Castellino, leader della formazione neofascista Forza Nuova, che nei suoi comportamenti denota - con "condotte" a partire dal 2003 - "una persistente condizione di rifiuto delle norme di convivenza civile" e la sua "pericolosità sociale" è "attuale". Lo scrive la Cassazione nel verdetto che motiva la conferma della sorveglianza per Castellino - che nell'ottobre 2021 guidò l'assalto alla Cgil - per disordini no-vax del 2020.

La decisione della Cassazione

Con questa decisione - sentenza numero 38824 della Prima sezione penale - la Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa di Castellino contro il decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma il 17 giugno 2021 con il quale i magistrati di merito confermavano il provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale, su disposizione del questore dopo le manifestazioni non autorizzate e violente contro le disposizioni di contenimento del Covid prese dal governo Draghi. La misura disposta dal questore era stata recepita con decreto del 18 gennaio 2021 dal Tribunale di Roma. Ad avviso della Cassazione, le proteste di Castellino contro la sorveglianza speciale meritano il "rigetto" e il decreto d'appello "non risulta affetto" da irregolarità o anomalie.

“Attuale pericolosità sociale di Castellino”

"In particolare, i giudici della prevenzione - sottolinea la Cassazione - hanno espressamente ritenuto attuale la pericolosità sociale del Castellino, con riferimento puntuale alle violazioni, considerate gravi dai giudici e commesse dopo l'applicazione della precedente misura di prevenzione". "Di conseguenza - affermano i supremi giudici - la Corte di Appello ha ritenuto fondato il provvedimento del tribunale e sussistenti tutti i requisiti per l'adozione della misura di prevenzione, in ragione della sussistenza di una persistente condizione di rifiuto delle norme di convivenza civile".

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La critica della Cassazione alla difesa

Per la Cassazione, inoltre, gli argomenti della difesa "non colgono nel segno" laddove sostengono che i giudici "avrebbero confuso il concetto di pericolosità sociale con quello della proclività a delinquere". Secondo gli 'ermellini', invece, i giudici della prevenzione "hanno basato le proprie valutazioni non solo sui precedenti giudiziari di Castellino, ma anche sui suoi più recenti comportamenti". E il decreto di appello - rileva il verdetto - "ha dato atto delle numerose condanne e dei carichi pendenti di Castellino" e di come la sua "personalità'" sia "caratterizzata da una posizione oppositiva rispetto alle norme della convivenza civile e all'autorità preposta, posizione espressa mediante condotte tenute a partire dal 2003".

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