Si tratta di una commissione d'indagine composta da uno o più membri e nominata dal Presidente della Camera su richiesta di un deputato che si sente leso nella sua onorabilità da accuse mosse nel corso di una discusssione
“Il Presidente della Camera può nominare, su richiesta di un deputato che si senta leso nella sua onorabilità da accuse che gli siano state mosse nel corso di una discussione, una Commissione d'indagine detta Giurì d'onore che valuti la fondatezza delle accuse. Al Giurì viene solitamente assegnato un termine per riferire all'Assemblea sugli esiti della sua attività. Della relazione del Giurì l'Assemblea si limita a prendere atto, senza dibattito né votazione”. Così recita il regolamento della Camera che all’articolo 58 prevede il Giurì d'onore, chiesto dal Pd in Aula e al quale ha acconsentito il presidente Lorenzo Fontana, dopo le affermazioni di Giovanni Donzelli contro quattro deputati Dem.
Il Giurì d'onore
Si tratta di un organo giudiziario previsto dall'ordinamento italiano. Nel caso in cui una persona sia accusata d'aver commesso reati di ingiuria e diffamazione non può discolparsi invocando la verità o la notorietà del fatto da lui attribuito al soggetto ingiuriato o diffamato. Tuttavia se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, persona offesa ed offensore, prima che sia pronunciata sentenza possono chiedere la nomina di un giurì d'onore a cui "deferire il giudizio sulla verità del fatto medesimo" (art. 596 codice penale) e conferire a tale organo l'accertamento dell'eventuale danno cagionato dall'illecito e la quantificazione del suo risarcimento.
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Com’è composto
Il Giurì d'onore è composto da uno o più membri, in numero dispari, che possono essere nominati dalle parti, dal Presidente del Tribunale dove pende il procedimento, da associazioni legalmente riconosciute come enti morali e sono scelti fra persone iscritte in appositi albi costituiti da tali associazioni ed approvati dal medesimo Presidente del Tribunale. Tutti i componenti devono accettare la nomina con atto scritto e pronunciare il loro verdetto entro tre mesi dall'accettazione anche se, ricorrendo gravi motivi, tale termine può essere prorogato fino ad altri tre mesi. Le sedute di tale autorità non sono pubbliche e la stessa è obbligata al segreto per tutto ciò che concerne gli atti del procedimento. Il verdetto è, naturalmente, pubblico ma l'eventuale pubblicazione di atti o documenti concernenti il giudizio è sanzionata alla stregua dell'arbitraria ed indebita pubblicazione di atti e notizie concernenti un procedimento penale.
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La prassi parlamentare
La nomina di un Giurì d'onore presuppone tre elementi: innanzi tutto l'addebito personale e diretto di un parlamentare nei confronti di un altro nel corso di una discussione; in secondo luogo l'attribuzione di fatti determinati e non quindi l'espressione di un giudizio o una opinione; e infine la possibilità che la Commissione di indagine - che non dispone di poteri coercitivi - possa acquisire elementi di conoscenza in ambito parlamentare o attraverso testimonianze spontanee degli interessati.