Grazia del presidente delle Repubblica, come funziona e in quali casi può essere revocata
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L’articolo 87 della Costituzione italiana, che si occupa della figura del presidente della Repubblica e delle sue attribuzioni, prevede tra le altre cose che il Capo dello Stato possa “concedere grazia e commutare le pene”. Di questo particolare istituto si è tornato a parlare nelle ultime settimane per quanto accaduto a Nicole Minetti, a cui è stata concessa la grazia presidenziale sulla quale il Quirinale - dopo alcuni articoli di stampa - ha richiesto informazioni al ministero della Giustizia che ha a sua volta avviato delle verifiche. Ma come funziona l’istituto della grazia presidenziale, e in quali casi può essere revocata?
Quello che devi sapere
L’articolo 87 della Costituzione
A prevedere questo istituto è l’articolo 87 della Costituzione il quale “prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene”, come si legge anche sul sito del Quirinale.
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Come funziona la grazia presidenziale
La presidenza della Repubblica sottolinea che “si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione)”. La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente, mentre non estingue gli altri effetti penali della condanna.
Come viene richiesta la grazia
A disciplinare nel dettaglio il procedimento per arrivare alla concessione della grazie è l’articolo 681 del codice di procedura penale. Questo prevede che “la domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al Ministro di grazia e giustizia”. Qualora il condannato sia detenuto, “la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato”.
Il parere del Procuratore generale
Il Quirinale spiega ancora che “sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto - anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza”. Per arrivare a formulare un parere “essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari”.
Il parere del ministro della Giustizia
A quel punto, acquisiti i necessari pareri, “il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio”.
La decisione del Presidente della Repubblica
È in questa fase che entra direttamente in gioco il Presidente della Repubblica, a cui “compete la decisione finale”. Inoltre l’articolo 681 del codice di procedura penale “prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria”.
La liberazione del detenuto
Compiuti tutti questi passaggi, e “se il Presidente della Repubblica concede la grazia”, a quel punto “il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato”.
Quando può essere revocata
È importante sottolineare che “ai sensi dell’articolo 681 del codice di procedura penale” la grazia “può essere sottoposta a condizioni”. Per esempio, specifica ancora il Quirinale, “generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione - risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo)”. Dunque in questo caso la grazia può essere revocata.
L'opinione del costituzionalista
"In linea di principio non è prevista la revoca della grazia. Lo disciplina l'articolo 681 del codice di procedura penale, anche l'articolo 87 della Costituzione. Tuttavia, trattandosi di un provvedimento eccezionale, va comunque valutata la sussistenza dei presupposti e tutta la situazione generale", spiega il professor Alfonso Celotto, ordinario di diritto Costituzionale all'università Roma Tre, in riferimento al caso di Nicole Minetti di cui si parla in questi giorni. "Va capito bene se la grazia sia stata concessa su presupposti erronei e se quindi a quel punto diventa revocabile o modificabile", spiega il costituzionalista. Celotto ricorda che "è un principio generale del diritto quello dell'atto uguale e contrario, cioè non si può mai escludere che ci sia spazio per far venire meno una grazia se si scopre che la grazia era stata concessa sulla base di presupposti non sussistenti o non conferenti".
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