L'articolo 10, contenuto nel decreto Semplificazioni, ancora da approvare, contiene dei provvedimenti che hanno diviso la maggioranza e che sono stati contestati soprattutto da Verdi e Leu. Gli abusi edilizi considerati lievi verrebbero puniti soltanto con una sanzione, verrebbero salvate dalle demolizioni le opere conformi soltanto ai piani urbanistici vigenti
La parte della bozza del decreto Semplificazioni che più ha diviso l’esecutivo è l'articolo 10, contenente norme in materia edilizia. Il testo, secondo quanto riferito da fonti della maggioranza, è stato stralciato dopo il vertice a Palazzo Chigi, anche in seguito alle richieste che sarebbero arrivate da tutti i partecipanti alla riunione-fiume. Ecco cosa prevede la norma, definita da più parti come una specie di condono o comunque di sanatoria, che è stata contestata in particolare dai Verdi e da Leu.
Solo sanzione per gli abusi edilizi lievi
Non convince innanzitutto la parte che riguarda gli abusi edilizi che non hanno comportato un aumento del carico urbanistico. Nella bozza si legge: “Le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli) l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale). Analogamente, per le sole opere non comportanti aumento di carico urbanistico né vincolate, si è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa”.
Violazione prescritta in 10 anni
In altre parole, per gli abusi edilizi ritenuti lievi si era pensato soltanto a una sanzione pecuniaria, con violazione prescritta in dieci anni. In sostanza, secondo la bozza, non sarebbe più un reato effettuare interventi senza autorizzazione, sempre che non siano condizionati da vecchia concessione edilizia prevista fino al 2001, secondo cui si doveva pagare un contributo per le spese di urbanizzazione. La prescrizione, invece, non sarà prevista per le opere vincolate, anche se questi vincoli non sono definiti con precisione, e per le opere che aumentano il carico urbanistico.
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L’accertamento di conformità
Altra parte dell’articolo 10 che ha fatto discutere è quella relativa all’accertamento di conformità. Oggi, per ottenere la sanatoria edilizia sulle opere realizzate senza titolo formale è necessaria una doppia conformità: l’intervento deve essere conforme sia alle norme urbanistiche vigenti al momento in cui è stato realizzato e sia a quelle in vigore al momento in cui è presentata l’istanza. Nella bozza invece si era prevista la possibilità di estendere l’accertamento di conformità alla pianificazione urbanistica vigente anche alle opere conformi al piano regolatore solo al momento attuale, ovvero a quelle opere che oggi sono idonee rispetto al piano, ma “non lo erano al momento della loro iniziale realizzazione”.
No a sanatoria retroattiva
Un provvedimento che avrebbe salvato le opere che non hanno la doppia conformità dal bisogno di essere demolite, ma che non avrebbe Non si estinguerebbe il reato. Nella bozza si precisava che “tale accertamento di conformità non opera alcuna sanatoria retroattiva, ma si limita a riscontrare l’attuale conformità dell’opera. Conseguentemente, non estingue i reati eventualmente già commessi ed è assoggettato a una più onerosa contribuzione pecuniaria”.
Il precedente della Regione siciliana
La parte del dl Semplificazioni sull’accertamento di conformità ha ricordato, come segnalato anche dal coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, una norma emanata dalla Regione siciliana nel 2016, governata ai tempi da Rosario Crocetta, che però, su ricorso dell’allora governo Renzi, venne bocciata dalla Corte costituzionale perché considerata un “surrettizio condono edilizio”. Bonelli, prima che venisse stralciato, aveva definito quella contenuta nell’articolo 10 del dl Semplificazioni “una norma furba e scandalosa che consentirà ai Comuni di modificare i piani urbanistici per regolarizzare tutti gli abusivi”.