Coronavirus Fase 2, ok del Cdm al decreto per le riaperture da lunedì 18 maggio

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Le regole saranno in vigore dal 18 maggio al 31 luglio. Stop all’autocertificazione per gli spostamenti interni alle regioni. Per viaggiare tra regioni e da o per l’estero bisogna aspettare il 3 giugno. Riaprono negozi, bar e ristoranti e parrucchieri ed estetisti, che dovranno rispettare le linee guida e i protocolli di sicurezza di settore

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce altre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE). Le regole del testo riguardano le attività economiche, produttive e sociali e gli spostamenti, e saranno in vigore dal 18 maggio al 31 luglio.

Gli spostamenti dentro le regioni

Da lunedì 18 maggio non ci saranno più limitazioni per gli spostamenti all’interno del territorio della stessa regione, che non dovranno quindi più essere giustificati con l’autocertificazione. Tuttavia, questa libertà potrà essere revocata in caso di aggravamento della situazione epidemiologica. Non più solo visite ai congiunti, quindi, ma anche agli amici, sempre rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti.

Ancora vietato viaggiare tra regioni

Rimane ancora vietato, fino al 2 giugno compreso, spostarsi con qualsiasi mezzo di trasporto in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali legati al rischio epidemiologico in caso zone specifiche. Le stesse regole varranno per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori.

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Assembramenti e funzioni religiose

Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

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Le attività economiche e produttive

Il 18 maggio ripartono anche tutta una serie di attività tra cui negozi, bar e ristoranti e parrucchieri ed estetisti, che dovranno lavorare rispettando i protocolli e le linee guida del proprio settore di riferimento. Anche per le attività economiche, nel caso di una risalita dei contagi potranno intervenire provvedimenti statali. Sta alle Regioni monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, e comunicare i dati al ministero della Salute, all'Istituto superiore di Sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte a livello statale.

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Le sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, porterà alla sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per impedire la reiterazione della violazione, l'autorità può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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