Il testo è stato approvato dalla commissione Giustizia che ha introdotto diverse novità alla versione del governo. Tra queste, il reato di “deformazione dell’aspetto” e l’aumento delle pene per i reati legati alla violenza sulle donne
Inasprimento di tutte le pene e delle aggravanti, introduzione del reato di “sfregio” del volto e la “relazione affettiva” come condizione per far scattare l'ulteriore aggravante dell'ergastolo, previste dall'articolo 577 del codice penale. Sono queste le principali novità introdotte al testo del ddl sulla violenza di genere, il cosiddetto “Codice Rosso”, approvato ieri dalla commissione Giustizia della Camera e che approderà domani in Aula per la discussione generale. Oltre al “pacchetto” di modifiche targate M5s, sono state accolte anche alcune proposte delle opposizioni, tra cui in particolare un emendamento del Pd condiviso da Leu. E non è escluso che, durante l'esame in Aula, la maggioranza possa aprire a ulteriori proposte che, però, vadano nel segno della linea tracciata in commissione, viene spiegato.
Il nuovo reato di “sfregio”
Tra le modifiche apportate in commissione al testo vengono aggiunti diversi articoli, tra cui l'articolo 7 che introduce il reato di “sfregio” del volto (il nuovo 583-quinques nel codice penale) con annessa aggravante. Prevede che il responsabile del "reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" sia punibile con la reclusione da otto a 14 anni, interdetto in modo perpetuo da qualsiasi ufficio attinente "alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".
L’aumento delle pene
La parte principale delle modifiche riguarda però l'inasprimento delle pene, sia quelle minime che quelle massime. Vengono infatti innalzate le pene per i reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia, con possibile ulteriore innalzamento se il fatto è commesso in presenza o ai danni di minore, di donna in stato di gravidanza e di disabile. Vengono innalzate anche le pene per il reato di stalking, fino a un massimo di sei anni e sei mesi rispetto agli attuali cinque. Viene inoltre prevista l'ulteriore aggravante, fino all'ergastolo, se il fatto è commesso "contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva" o contro "la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata". Ulteriori aggravanti vengono poi previste per i reati di atti sessuali con minore, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Infine, un'ultima parte di novità riguarda le modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la trasmissione obbligatoria al giudice civile ai fini della separazione o delle cause relative ai minori o la potestà genitoriale. E, più in generale, l'obbligo di comunicazione al difensore e alla parte offesa delle notizie relative al procedimento e, soprattutto, a novità riguardanti la scarcerazione.
Massimo tre giorni per sentire la persona offesa
Non è stata invece toccata la prima parte del ddl, quella in cui si dispone l'obbligo di fornire la notizia di reato anche in tutti i casi di violenza di genere previsti dal ddl. Viene inoltre fissato in tre giorni il tempo massimo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, “salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini”, anche nell'interesse della persona offesa, e la polizia giudiziaria deve procedere "senza ritardo". Confermata la formazione specifica degli operatori di polizia.