
L'ultima versione è stata approvata nel 2013, ai tempi del governo di Enrico Letta. Il testo disciplina i criteri per individuare lo Stato Ue che si deve prendere carico della domanda di asilo di un migrante arrivato in Europa

Norma fondamentale a livello europeo per la gestione dei migranti è il Regolamento di Dublino, che stabilisce “i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide”. L’ultima versione approvata, il cosiddetto Dublino III, è del 2013
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DALLA CONVENZIONE AI REGOLAMENTI DI DUBLINO – Prima dei regolamenti, il 15 giugno 1990 a Dublino 12 Stati membri Ue, tra cui l'Italia - ai tempi sotto il quarto governo Andreotti - firmarono la Convenzione di Dublino. I Paesi che la sottoscrissero erano Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito Il documento è entrato poi in vigore nel 1997, anche per Austria, Svezia e Finlandia
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Nel 2003, il Regolamento di Dublino II sostituì la convenzione per tutti gli Stati firmatari, a eccezione della Danimarca, dove è poi entrato in vigore nel 2006. La nuova norma fu firmata dal governo Berlusconi II, con i ministri degli Interni e degli Esteri Giuseppe Pisanu e Gianfranco Fini. Il suo campo di applicazione si estese poi anche Liechtenstein, Islanda, Svizzera e Norvegia
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Nel 2013, scaduto Dublino II, è stato firmato Dublino III. Erano i tempi del governo Letta e i ministri competenti per l’Italia erano Emma Bonino (Esteri) e Angelino Alfano (Interni). Negli anni si è discusso molto di un’ulteriore riforma del regolamento, soprattutto alla luce dei numerosi sbarchi che si sono verificati a cavallo e dopo l’entrata in vigore della terza versione del regolamento. Un ipotetico Dublino IV non ha però mai visto la luce: le posizioni dei Paesi Ue in tema migratorio sono diverse e spesso contrastanti
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COSA DICE IL REGOLAMENTO DI DUBLINO – Il sistema di Dublino fissa quindi i criteri per determinare quale sia lo Stato membro competente a esaminare la domanda d’asilo in Unione europea di un migrante. Si accompagna al regolamento EURODAC, che è andato a istituire una banca dati con le impronte digitali dei richiedenti asilo e di chiunque entri illegalmente in uno Stato Ue
Il regolamento Dublino III
Si è voluto anche limitare il fenomeno che i giuristi internazionali chiamano ‘asylum shopping’, ossia la pratica per cui una stessa persona presenta domanda di asilo in diversi Stati membri. In questo modo si punta a contrastare la circolazione di richiedenti asilo all’interno dell’Unione, da uno Stato all’altro, almeno fino alla fine delle pratiche per ottenere effettivamente l’asilo

Con Dublino III, si sono ampliate le tutele a diritto dei migranti. Si è andata a stabilire infatti una gerarchia dei criteri che tenga conto di posizioni particolari dei richiedenti asilo. Il primo criterio indica come competente lo “Stato membro dove può meglio realizzarsi il ricongiungimento familiare”. Il secondo “lo Stato membro che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto di ingresso in corso di validità”

Il terzo criterio prevede la competenza dello "Stato membro la cui frontiera è stata varcata illegalmente dal richiedente". Si tratta del come criterio "del primo ingresso illegale”. Questa si è rivelata negli anni la norma più applicata e ha messo sotto pressione i Paesi esposti ai confini esterni dell'Ue: Italia, Grecia, Cipro, Malta, Grecia

La generalizzata applicazione del terzo criterio di Dublino III ha messo sotto pressione proprio gli Stati ai confini esterni dell’Unione europea, con conseguenti difficoltà anche nella gestione dei centri di accoglienza temporanei, spesso troppo affollati (in foto, un centro accoglienza a Roma)

IL FALLIMENTO DI DUBLINO IV - Le varie proposte di modifica del regolamento, ad esempio stabilendo delle quote fisse per la ricollocazione dei migranti, sono tutte fallite per mancanza di unicità di vedute tra gli Stati membri. Si sono fortemente opposti alle quote di distribuzione dei migranti i Paesi del gruppo Visegrád: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia (in foto, un centro accoglienza a Lampedusa)

DUBLINO E LE NAVI - Il regolamento di Dublino si applica a qualsiasi richiedente asilo, a prescindere dal mezzo utilizzato per arrivare in Ue, quindi anche a chi sbarca sul territorio dell'Unione con una nave. In questo caso, sarà dunque lo Stato costiero di sbarco a dover esaminare le domande d'asilo
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