
Guerra Russia-Ucraina: ecco come funziona in Italia il “congelamento” dei beni
Anche nel nostro Paese sono scattati i primi provvedimenti rispetto ai beni degli uomini russi finiti nella black list dell'Ue. Secondo la Guardia di finanza, i sequestri eseguiti ammontano a un valore complessivo di 143 milioni di euro. A regolare la materia è il decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109: ecco, in sintesi, che cosa prevedono i 16 articoli del testo

Anche in Italia si stringe la morsa intorno alle proprietà di oligarchi e magnati russi, legati a doppio filo a Vladimir Putin: sono scattati, infatti, i primi provvedimenti di "congelamento" dei beni degli uomini finiti nella black list dell'Ue, che in tutto comprende 680 nomi. Secondo la Guardia di finanza, i sequestri eseguiti ammontano a un valore complessivo di 143 milioni di euro. A regolare la materia del “congelamento” delle risorse economiche è il decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109. Ecco, in sintesi, che cosa prevedono i 16 articoli del testo
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CONGELAMENTO BENI – Per “congelamento" di risorse economiche si intende "il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia"
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AMBITO DI APPLICAZIONE - Il decreto detta misure per "prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa". Non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi
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COMITATO SICUREZZA FINANZIARIA - Presso il ministero dell'Economia è istituito il Comitato di sicurezza finanziaria, composto da 15 membri e presieduto dal direttore generale del tesoro. Il Comitato - integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio - "adotta ogni atto necessario per la corretta e tempestiva attuazione delle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite, dall'Unione europea e dal ministro dell'Economia e delle Finanze"
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SEI MESI RINNOVABILI - È il ministro, su proposta del Comitato, a disporre il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, "anche per interposta persona fisica o giuridica, da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità". Il congelamento dura sei mesi, "rinnovabili nelle stesse forme fino a quando ne permangano le condizioni"

MOVIMENTI OFF LIMITS - Le risorse economiche “congelate”, comunque, "non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo". Ed "è vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio"

EFFICACIA - Il congelamento è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e "non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche"

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - Le attribuzioni della Uif per l'Italia, previste per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate “anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa". La Uif “cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi e alle risorse economiche sottoposti a congelamento nonché la circolazione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche"

AGENZIA DEL DEMANIO - L'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione e alla gestione delle risorse congelate: "Se, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, sono adottati provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca"

GESTIONE DELLE RISORSE - In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto: con la medesima comunicazione, quest'ultimo è invitato a prendere in consegna i beni entro 180 giorni. Dalla cessazione delle misure di congelamento e fino alla consegna, è l'Agenzia del demanio a curare la gestione delle risorse economiche