Affitti brevi, cos'è il Cin richiesto dal ministero del Turismo e come richiederlo

Economia
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Introduzione

Da pochi giorni tutte le strutture ricettive che operano nel settore degli affitti hanno l’obbligo di esporre il Codice identificativo nazionale, che si può richiedere tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive operante a livello nazionale. Ecco cosa sapere su come si richiede, tempistiche, modalità di esposizione e sanzioni.

Quello che devi sapere

Cos'è il Cin

  • Il Codice Identificativo Nazionale (Cin) è un’innovazione lanciata negli scorsi mesi dal ministero del Turismo per disciplinare il settore degli affitti brevi e turistici in Italia. Questo codice viene assegnato attraverso una procedura automatizzata, su richiesta del locatore o del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva. Il Cin è destinato alle unità immobiliari ad uso abitativo dedicate a contratti di locazione per finalità turistiche, locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere

 

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Chi deve richiedere il Cin

  • Il Cin deve essere richiesto dai titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere e dai locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e da quelli di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi

 

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Eccezioni e casi inclusi

  • Rappresentano delle eccezioni le case religiose di ospitalità no-profit, che svolgono attività di ospitalità a titolo meramente gratuito: in questo caso l’obbligo di esporre il Cin non sussiste. La gratuità non viene intaccata da eventuali libere offerte degli ospiti. Discorso diverso, invece, per gli agriturismi: per loro vi è l’obbligo di esposizione del Cin anche nei casi in cui la categoria di "agriturismo" non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia

Come si richiede

  • È possibile richiedere il Cin tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma presente sul sito del Ministero del Turismo ed entrando con SPID o CIE. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di tua pertinenza, si può procedere con l’istanza

Non trovo la struttura nel BDSR, come faccio?

  • Se, una volta effettuato l’accesso, la propria struttura non è presente tra quelle associate al proprio codice fiscale, è necessario assicurarsi di avere già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Se, pur essendo in regola con i vari adempimenti, la struttura non fosse comunque presente, è possibile mandare una segnalazione

L’esito della segnalazione

La verifica data dalla segnalazione può portare tre diversi esiti:

  1. Esito positivo: la BDSR rilascia all’utente il Cin richiesto (con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta;
  2. Esito negativo: in tal caso è precluso il rilascio del Cin da parte della BDSR;
  3. Esito nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il Cin richiesto (con stato “non verificato”). Il Cin “non verificato” può essere usato da subito ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile e resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il Cin rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”), se invece avrà esito negativo, verrà revocato

Le tempistiche

  • Il termine per il conseguimento del Cin era stabilito al 1° gennaio 2025, in modo tale da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. A partire dal 2 gennaio 2025, i trasgressori sono suscettibili di sanzione per mancato ottenimento, esposizione o pubblicazione del Cin

Ho il Codice identificativo regionale, ma non il Cin. Che faccio?

  • Chi dovesse avere il Codice identificativo regionale o provinciale ma non il Cin deve sapere che ha 30 giorni di tempo per richiedere il codice. A partire dal 2 gennaio 2025 tutti coloro che non hanno il Cin rischiano la sanzione: non sono ammesse eccezioni

Le sanzioni

  • La sanzione applicabile, a partire dal 2 gennaio 2025, varia da euro 800 a euro 8.000 in caso di strutture o immobile privi di Cin e da euro 500 a euro 5.000 in caso di mancata esposizione del Cin all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura o di mancata indicazione del Cin in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. È inoltre prevista una sanzione da euro 500 a euro 5.000 a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dei soggetti che gestiscono portali telematici, da applicarsi in caso di mancata indicazione del Cin in ogni annuncio

Dove si espongono

  • Ma dove si espone il Cin? Secondo quanto previsto dal comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 chiunque abbia in locazione breve o per finalità turistiche un’unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, nonché il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto ad esporre il Cin all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici

Obbligo del Cin sugli annunci

  • I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare il Cin dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, oppure della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, negli annunci pubblicati e comunicati su tutte le piattaforme, specie se questi contengono una rappresentazione chiara e sufficientemente esaustiva delle caratteristiche dell’immobile

 

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