Trenitalia, cambiano le regole sui rimborsi dopo accuse dell'Antritrust. Le novità
EconomiaIntroduzione
Chiedere il rimborso a Trenitalia diventerà più facile. L’azienda si è impegnata a modificare alcune delle regole applicate finora, in seguito all’apertura di un procedimento da parte dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette e quindi per violazione del Codice del Consumo. Ecco tutte le novità.
Quello che devi sapere
Le accuse dell'Antritrust
Secondo quanto ipotizzato dall’Autorità, Trenitalia “adotterebbe condotte idonee a ostacolare il diritto all’indennizzo spettante ai passeggeri” in caso di ritardi del treno alla stazione d’arrivo, effettivi o prevedibili prima della partenza, superiori a 60 minuti, “oppure a seguito della soppressione del viaggio da parte del vettore, per cause imputabili al professionista, quando il consumatore non effettui il viaggio acquistato”. Il problema principale è la richiesta di attestazione di rinuncia al viaggio.
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L’eliminazione dell’obbligo di attestazione della rinuncia al viaggio
Trenitalia precisa che la scelta di venire incontro all'Antitrust "non può essere interpretata quale diretta o indiretta ammissione della fondatezza delle contestazioni paventate". Detto questo, annuncia che eliminerà innanzitutto il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio per tutte le richieste di rimborso integrale del prezzo del biglietto presentate dal passeggero nei casi di soppressione del treno e/o del servizio acquistato (come possono essere la mancata disponibilità del servizio Cuccetta Confort, Vagone Letto Relax e Cabina Superior acquistato dal passeggero), nei casi di perdita della coincidenza e nei casi di ritardo in partenza o di presumibile ritardo in arrivo superiore ai 60 minuti.
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Altri casi di abolizione dell’obbligo
E ancora, l’abolizione dell’obbligo di previa attestazione di rinuncia al viaggio sarà esteso ad altri casi, disciplinati dalle Condizioni Generali di Trasporto, in cui si configura di fatto una sostanziale soppressione del servizio. Trenitalia cita:
- l’impossibilità per il passeggero di intraprendere il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;
- la mancata consegna del titolo di viaggio acquistato tramite sito web o Call Center entro l’orario di partenza previsto;
- il mancato trasporto della bicicletta con prenotazione sui treni Intercity, in assenza di giustificato motivo.
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Le tempistiche
Le nuove regole dovrebbero diventare operative “entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento di accettazione degli impegni, resi vincolanti per la Società”, cioè dal 30 luglio 2026.
Il potenziamento della chat online
Un altro fronte di intervento riguarda il potenziamento della chat online di Trenitalia utilizzabile dalla clientela per la presentazione della richiesta di rimborso. In questo caso le novità sono già operative dal 1° giugno. Nello specifico, oltre ai canali digitali già disponibili per inviare la richiesta di rimborso per rinuncia al viaggio (come il servizio di Smart Refund, introdotto lo scorso anno allo scopo di rendere ancora più rapida e immediata la procedura di rimborso), Trenitalia ha esteso l’orario di disponibilità del servizio della chat online dalle ore 6:00 alle ore 23:00 (tutti i giorni), rispetto all’attuale operatività prevista dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Una nuova pagina web
Si va inoltre verso la realizzazione di una pagina web dedicata, pubblicata sul sito di Trenitalia, con tutte le principali informazioni utili alla clientela, nei casi di “eventi che comportano criticità alla circolazione ferroviaria”. In concreto, in questa nuova pagina saranno riportate, in maniera puntuale, le indicazioni operative su “modalità, termini e canali disponibili per accedere agli strumenti, di volta in volta, opportuni/necessari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione della domanda di rimborso o di indennizzo da ritardo”. La pagina sarà strutturata per essere "agevolmente accessibile/raggiungibile dall’utenza, soprattutto tramite i device elettronici come gli smart phone, venendo, ad esempio, richiamata mediante link diretto anche all’interno delle comunicazioni di smart caring, trasmesse ai passeggeri in caso di modifiche al servizio di trasporto acquistato".
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