Introduzione
Le spese sostenute per l’assunzione di colf e badanti danno diritto a sconti fiscali, ma ci sono differenze tra deduzione dei contributi e detrazione al 19%. La detrazione è lo sconto diretto sulle tasse dovute mentre la deduzione è la riduzione del reddito su cui si calcolano le imposte. L’ordinamento fiscale prevede un doppio binario per le spese legate a colf e badanti e le due misure sono pienamente cumulabili, a patto che si rispettino i requisiti previsti per ciascuna di esse.
Quello che devi sapere
A chi spetta la deduzione per colf e badanti
La deduzione riduce la base imponibile Irpef del datore di lavoro e spetta a coloro che hanno regolarmente assunto: collaboratori familiari generici (colf, addetti alle pulizie, autisti); assistenti personali (badanti); baby-sitter. A differenza della detrazione, per accedere alla deduzione non è necessario attestare uno stato di salute non autosufficiente del soggetto assistito. È possibile dedurre i contributi anche se la colf è stata assunta semplicemente per le pulizie di una persona giovane e in piena salute.
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Il tetto massimo e quanto si risparmia con la deduzione
Il tetto massimo deducibile, fissato dalla legge, è pari a 1.549,37 euro all’anno. Non si può però dedurre l’intero bollettino PagoPA versato all’Inps. L’importo deducibile è limitato alla sola quota rimasta a carico del datore di lavoro, che deve essere scorporata dal calcolo. In pratica il risparmio dipende dall’aliquota Irpef marginale del contribuente. Per esempio, con un reddito fino a 28.000 euro e aliquota al 23%, il risparmio massimo su 1.549,37 è di circa 356 euro; per i redditi superiori a 50.000 euro con aliquota al 43%, il risparmio sale a circa 666 euro.
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Cosa inserire nel 730/2026
Nel 730/2026 si applica il principio di cassa, ovvero si possono inserire in dichiarazione solo i contributi materialmente pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Per fare chiarezza: il quarto trimestre del 2024, che è stato pagato entro il 10 gennaio 2025, è deducibile nel 730/2026; il quarto trimestre del 2025, che invece è stato saldato entro il 10 gennaio 2026, dovrà essere inserito nel 730/2027.
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A chi spetta la detrazione
La detrazione al 19% spetta a chi ha assunto una persona per l’assistenza di un soggetto non autosufficiente. Secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, si considerano non autosufficienti i soggetti che non sono in grado di svolgere autonomamente almeno una delle seguenti attività della vita quotidiana: assunzione di alimenti; deambulazione autonoma; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; indossare gli indumenti. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
Il calcolo della detrazione
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Il pagamento tracciabile
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico. Dal 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale devono essere effettuate, per poter richiedere la detrazione, mediante sistemi di pagamento “tracciabili”. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza, e dalla prova del pagamento tracciato.
Cosa deve contenere la documentazione
La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
Altri casi in cui spetta la detrazione e cumulabilità
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo (in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante); una cooperativa di servizi; in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso; un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore). Come detto, la detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire della deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Come compilare il 730/2026
Nel 730/2026 i dati di deduzione e detrazione devono essere inseriti nel Quadro E del modello precompilato o ordinario e precisamente:
- Rigo E23 (Contributi addetti ai servizi domestici e familiari) dove deve essere indicata la somma dei contributi Inps versati nel 2025 nel limite massimo di 1.549,37 euro;
- Righi da E8 a E10 (Altre spese per le quali spetta la detrazione), dove, in uno di questi righi, va indicata la spesa per lo stipendio della badante. È obbligatorio utilizzare il Codice 15 (Spese per addetti all’assistenza personale).
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