Dichiarazione Iva 2026, scadenza il 30 aprile. Chi sono i contribuenti esonerati

Economia
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Introduzione

Restano solo pochi giorni per inviare la dichiarazione Iva 2026, relativa ai redditi 2025 di tutti i soggetti titolari di partita Iva in regime ordinario che esercitano attività d’impresa, attività professionali oppure attività artistiche: la scadenza è fissata per giovedì 30 aprile. Dalle istruzioni agli esoneri, ecco tutto quello che serve sapere. 

Quello che devi sapere

Come trasmettere la dichiarazione Iva

La dichiarazione Iva può essere trasmessa soltanto in via telematica. Può occuparsene direttamente il contribuente, oppure un intermediario abilitato, sempre tramite i servizi Fisconline/Entratel.

 

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Il modello di dichiarazione Iva

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello da inviare: è presente anche in inglese, tedesco e sloveno, insieme alle istruzioni per compilarlo correttamente. Per facilitare le operazioni online si trovano anche il software di compilazione, la procedura di controllo e le specifiche tecniche.

 

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I soggetti esonerati

La legislazione prevede molti casi di soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Tra questi, il Fisco ricorda:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e quelli che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione e quindi hanno effettuato soltanto operazioni esenti. Da tenere bene a mente che però l’esonero in questi casi non è applicabile se il contribuente ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata, operazioni intracomunitarie, rettifiche e acquisti per cui l’imposta è dovuta da parte del cessionario, come possono essere acquisti di oro e di argento puro;
  • i contribuenti che nel 2025 si sono avvalsi del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’Iva nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7mila (art. 34-ter del Dpr n. 633/1972).
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Cosa succede in caso di ritardo

Se la dichiarazione viene inviata entro 90 giorni dalla scadenza generale scattano le sanzioni previste dalla legge (in genere andranno versati tra i 250 e i 2mila euro, a meno che non si sistemi la situazione con il ravvedimento operoso), ma il documento in sé viene considerato valido. Discorso diverso se si superano i 90 giorni: la dichiarazione si considera omessa, ma valida come titolo per la riscossione delle imposte dovute.

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La liquidazione automatica

Se la dichiarazione è omessa, l’Agenzia può procedere con la liquidazione automatica di quanto andrebbe versato, sulla base dei dati già in possesso del Fisco grazie alla fatturazione elettronica. Importante ricordare che la richiesta di pagamento potrebbe arrivare molto in là nel tempo, fino al 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere inviata. Una volta ricevuta la liquidazione automatica, partono 60 giorni di tempo in cui il contribuente deve pagare o può anche fornire chiarimenti, contestare errori e segnalare elementi non considerati. Se alcune delle istanze vengono accolte e gli importi dovuti sono ricalcolati, l’Agenzia invierà un’altra comunicazione. Da quel momento partono i 60 giorni per l’adempimento. 

Il modello Iva Base

Come ricorda il portale FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, oltre al modello ordinario c’è anche il modello Iva Base, sempre in scadenza il 30 aprile. Non tutti possono però utilizzarlo. Può farlo chi:

  • ha determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
  • ha effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis
  • non ha effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.)
  • non ha effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997
  • non ha partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

 

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