Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Jet-fuel, cancellazione voli e rimborsi: posizione Ue e chiarimenti di Assoviaggi

Economia
©Getty

Introduzione

La guerra in Iran, la chiusura di Hormuz e la tensione sui carburanti e in particolare sulle forniture di jet-fuel continuano ad agitare il comparto aereo e la politica europea. Nei giorni scorsi il commissario Ue ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ha fatto sapere che la carenza di carburante è "una circostanza straordinaria" e, per questo, non dà necessariamente diritto al risarcimento in caso di cancellazione del volo. Diversamente, se un volo viene annullato a causa dell'eccessivo costo del jet-fuel, il diritto al risarcimento sussiste, non essendo quest'ultima una circostanza straordinaria.

Quello che devi sapere

La posizione dell’Unione europea

In ogni caso a maggio è in arrivo un pacchetto di linee guida, con le quali Bruxelles chiarirà a compagnie aeree e capitali i diritti dei passeggeri e gli obblighi di servizio pubblico in caso di eventuali carenze di carburante dovute alla crisi in Iran. Intanto però il commissario Tzitzikostas, ha lanciato un avvertimento alle compagnie che con l'aumento dei prezzi del jet fuel hanno iniziato a cancellare i voli economicamente meno vantaggiosi. In questo caso, oltre al rimborso prevedibile anche in caso di carenza di carburante, i passeggeri hanno diritto anche a una "compensazione".

 

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I chiarimenti di Assoviaggi Confesercenti

E proprio su questo tema Assoviaggi Confesercenti ha fornito alcuni chiarimenti, e un inquadramento tecnico sulla disciplina applicabile in caso di cancellazione dei voli legata all'attuale situazione internazionale e alle tensioni sul mercato dei carburanti. Attualmente infatti la normativa europea distingue in modo chiaro tra rimborso del biglietto e compensazione economica in caso di cancellazione dei voli. 

 

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Il diritto al rimborso o alla riprotezione

In base a quanto previsto dal Regolamento 261 del 2004, quando un volo viene cancellato dalla compagnia aerea il passeggero ha sempre diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto oppure -  in alternativa - alla riprotezione su un volo successivo o al ritorno verso il punto di partenza iniziale. Si tratta di un diritto inderogabile e non dipende dalle cause della cancellazione, comprese quindi anche le crisi internazionali o le difficoltà di approvvigionamento del carburante.

 

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Quando si può ricevere la compensazione pecuniaria

Per quanto concerne invece la compensazione pecuniaria, questa non è automatica e può essere esclusa in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa europea: tra queste rientra la comunicazione della cancellazione con il preavviso previsto dal Regolamento, o l'esistenza di circostanze eccezionali che il vettore non avrebbe potuto evitare anche adottando tutte le misure possibili.

 

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Le sentenze della Corte di Giustizia

Su questo punto comunque, come spiegato da Assoviaggi Confesercenti, è necessario ricordare che la Corte di Giustizia Ue ha offerto un'interpretazione molto restrittiva del concetto di "circostanze eccezionali”: è stato infatti sottolineato in diverse occasioni come eventi apparentemente inevitabili, quali guasti tecnici o scioperi del personale, non esonerino dal pagamento della compensazione poiché evitabili dalla compagnia con una adeguata organizzazione dei propri mezzi e delle proprie risorse.

La posizione di Assoviaggi Confesercenti

Secondo Assoviaggi Confesercenti, in base a questo orientamento, si dovrebbe ritenere che l'aumento dei prezzi del carburante rientri nel rischio d'impresa delle compagnie e non giustifichi automaticamente l'esclusione della compensazione. Inoltre una simile valutazione potrebbe essere compiuta su una carenza materiale di carburante, qualora si dimostrasse che il vettore avrebbe potuto approvvigionarsi in anticipo ed evitare tale carenza.

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Il ruolo delle agenzie di viaggio

Infine, per quanto riguarda il ruolo delle agenzie di viaggio che hanno acquistato un biglietto aereo, viene sottolineato come queste forniscano assistenza informativa al cliente ma non si sostituiscono alla compagnia negli obblighi previsti dalla normativa europea. La responsabilità del rimborso e dell'eventuale compensazione rimangono dunque in capo al vettore aereo.

Arriva l’Osservatorio Ue sui carburanti

Intanto la Commissione europea ha fatto sapere che istituirà un Osservatorio sui carburanti per mappare l'offerta dei carburanti per il trasporto e le scorte disponibili nell'Ue. Ad annunciarlo è stata la stessa Commissione, adottando il piano 'Accelerate Eu' per fronteggiare gli effetti della crisi in Medio Oriente. Il sistema dovrebbe partire a maggio, e l’esecutivo europeo ha spiegato che “coordinerà con gli Stati membri i fornitori di carburante e il settore dell'aviazione l'approvvigionamento di carburante alternativo per aerei e proporrà misure per ottimizzarne la distribuzione tra gli Stati membri al fine di garantirne la disponibilità in tutte le regioni e in tutti gli aeroporti”.

 

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