Licenziamento per sostituzione con Ia, per il tribunale è legittimo: ecco perché

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Il tribunale di Roma ha ritenuto legittimo un licenziamento avvenuto durante una riorganizzazione aziendale che ha previsto anche l’uso di strumenti di Intelligenza artificiale. La sentenza chiarisce che l’Ia non è una causa autonoma di licenziamento, ma può incidere sull’organizzazione del lavoro

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Un licenziamento può essere ritenuto legittimo quando, in una riorganizzazione aziendale, una posizione viene eliminata perché le relative mansioni sono svolte anche con il supporto dell’Intelligenza artificiale. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, che ha riconosciuto legittimo, per “giustificato motivo oggettivo”, il licenziamento di una graphic designer impiegata in una società di cybersecurity, nell’ambito di una riorganizzazione interna in cui l’uso di strumenti di Ia ha contribuito a rendere superfluo il suo ruolo. La decisione, riportata dal Corriere della Sera, è tra le prime in Italia a richiamare esplicitamente l’Ia in una controversia sul lavoro.

La decisione del tribunale 

 

La vicenda riguarda una graphic designer assunta da una società di cybersecurity, che, a fronte di una fase di contrazione economica, aveva avviato una riorganizzazione interna. L’azienda aveva accentrato alcune funzioni e introdotto strumenti tecnologici per ottimizzare i flussi di lavoro. In questo contesto, il ruolo della dipendente è stato soppresso e il rapporto di lavoro risolto. Il tribunale ha ritenuto fondate le ragioni datoriali, richiamando i principi tradizionali del diritto del lavoro: l’esistenza di reali esigenze economico-organizzative, il nesso tra riorganizzazione e perdita del posto e l’assenza di possibilità di ricollocazione interna. 

 

Il ruolo dell’Intelligenza artificiale 

Nella motivazione della sentenza, l’Intelligenza artificiale non viene individuata come causa autonoma del licenziamento, ma come uno degli strumenti utilizzati dall’azienda per rendere più efficiente la propria struttura. La legittimità del recesso resta quindi ancorata ai criteri tradizionali che regolano il “giustificato motivo oggettivo”, senza introdurre automatismi legati all’adozione di nuove tecnologie. La decisione chiarisce che non esiste una “scorciatoia tecnologica” al licenziamento: l’uso dell’Ia, come in passato l’introduzione di software gestionali o contabili, può incidere sull’organizzazione del lavoro, ma non modifica i presupposti giuridici richiesti per la soppressione di una posizione.

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